Sentenza 166/1971 (ECLI:IT:COST:1971:166)
Massima numero 5733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  05/07/1971;  Decisione del  05/07/1971
Deposito del 08/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5731  5732


Titolo
SENT. 166/71 C. RECLUTAMENTO E LEVA - CONSIGLI DI LEVA - D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237, ART. 137, TERZO COMMA - FACOLTA' DI ANNULLARE LA DICHIARAZIONE DI RENITENZA - NON DETERMINATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - POSSIBILITA' PER TUTTI I CHIAMATI DI GIUSTIFICARSI - CONTROLLO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA SULLA SUSSISTENZA DEI LEGITTIMI MOTIVI DI IMPEDIMENTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma di cui all'art. 137, terzo comma, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sul reclutamento e la leva, che attribuisce ai consigli di leva la facolta' di annullare "nei casi e nei limiti previsti dal regolamento" la dichiarazione di renitenza adottata nei confronti di coloro che non si siano presentati per l'esame e la visita nel giorno prescritto, non determina di per se' disparita' di trattamento, poiche' tutti i chiamati non presentatisi alla data stabilita sono egualmente posti in grado di giustificarsi, evitando cosi' di essere sottoposti a procedimento penale; e quanto all'ipotesi che la dichiarazione di renitenza sia tenuta ferma malgrado la sussistenza di legittimi motivi che avrebbero dovuto portare invece ad annullarla, il rimedio sta nel controllo pieno sul fatto contestato a titolo di reato spettante all'Autorita' giudiziaria, i cui poteri di cognizione permangono ovviamente integri sotto ogni aspetto, dopo che il presidente del Consiglio di leva abbia provveduto alla denuncia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte