Sentenza 167/1971 (ECLI:IT:COST:1971:167)
Massima numero 5735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
05/07/1971; Decisione del
05/07/1971
Deposito del 08/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5736
Titolo
SENT. 167/71 A. REATI E PENE - PENE PECUNIARIE - PROPORZIONALITA' AL VALORE DEL BENE TUTELATO - NON CONTRASTA CON IL PRINCIPIO DI LEGALITA' - MISURA RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON COMPROMETTE L'EMENDA DEL REO - MANCANZA DI UN LIMITE MASSIMO DELLA PENA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI UMANITA' - FATTISPECIE - CONTRABBANDO DI TABACCO - LEGGE 3 GENNAIO 1951, N. 27, ART. 1, E COD. PEN., ART. 27 - NON VIOLANO L'ART. 27, PRIMO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 167/71 A. REATI E PENE - PENE PECUNIARIE - PROPORZIONALITA' AL VALORE DEL BENE TUTELATO - NON CONTRASTA CON IL PRINCIPIO DI LEGALITA' - MISURA RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON COMPROMETTE L'EMENDA DEL REO - MANCANZA DI UN LIMITE MASSIMO DELLA PENA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI UMANITA' - FATTISPECIE - CONTRABBANDO DI TABACCO - LEGGE 3 GENNAIO 1951, N. 27, ART. 1, E COD. PEN., ART. 27 - NON VIOLANO L'ART. 27, PRIMO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 27 della Costituzione non impone al legislatore di determinare la pena fra un minimo e un massimo, onde la pena pecuniaria commisurata al valore del bene oggetto della tutela penale e' compatibile con il principio della legalita', senza che l'emenda del reo possa riuscire compromessa per la sola circostanza del carattere di rigidezza della pena, la cui misura e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore. Ne' la mancanza di un limite massimo della pena pecuniaria costituisce violazione del principio della umanita' della pena quando la norma si riferisce ad una sanzione che resta nell'ambito di quelle generalmente previste dall'ordinamento, indubbiamente compatibili, come tali, con l'esigenza di umanita' affermata nella Carta costituzionale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che prevede una pena pecuniaria proporzionale alla quantita' di tabacco oggetto di contrabbando, e dell'art. 27 del Codice penale, nella parte in cui prevede che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo, sollevate in relazione agli artt. 27, primo e terzo comma della Costituzione.
L'art. 27 della Costituzione non impone al legislatore di determinare la pena fra un minimo e un massimo, onde la pena pecuniaria commisurata al valore del bene oggetto della tutela penale e' compatibile con il principio della legalita', senza che l'emenda del reo possa riuscire compromessa per la sola circostanza del carattere di rigidezza della pena, la cui misura e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore. Ne' la mancanza di un limite massimo della pena pecuniaria costituisce violazione del principio della umanita' della pena quando la norma si riferisce ad una sanzione che resta nell'ambito di quelle generalmente previste dall'ordinamento, indubbiamente compatibili, come tali, con l'esigenza di umanita' affermata nella Carta costituzionale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che prevede una pena pecuniaria proporzionale alla quantita' di tabacco oggetto di contrabbando, e dell'art. 27 del Codice penale, nella parte in cui prevede che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo, sollevate in relazione agli artt. 27, primo e terzo comma della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte