Sentenza 167/1971 (ECLI:IT:COST:1971:167)
Massima numero 5736
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  05/07/1971;  Decisione del  05/07/1971
Deposito del 08/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5735


Titolo
SENT. 167/71 B. IMPOSTE E TASSE - R.D.L. 9 GENNAIO 1940, N. 2, ART. 33, ULTIMO COMMA - VIOLAZIONE DELLA LEGGE ISTITUTIVA DELL'I.G.E. - NATURA DI DELITTI SE COMMESSI IN CONNESSIONE CON REATI DOGANALI - PRESUPPONE UN NESSO OBIETTIVO FRA I REATI - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DATA DALLA CORTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, SECONDO COMMA, E 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 33, ultimo comma del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'I.G.E., secondo cui le violazione del decreto stesso sono considerate delitto quando sono connesse con "corrispondenti" violazioni della legge doganale aventi carattere di delitto, ha riguardo ai casi di connessione che si verificano quando e' riscontrabile fra i reati una relazione che emana dalla stessa condotta del reo e si traduce in un vincolo che li unisce sul piano sostanziale, e non meramente formale. Il reo pertanto viene punito per una condotta illecita che e' a lui indubbiamente riferibile, e la norma in esame statuisce una disciplina punitiva in vista di comportamenti sufficientemente determinati e direttamente riferibili al reo. E' quindi infondata la questione di legittimita' della norma stessa sollevata per presunto contrasto col principio della legalita' della pena di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione e della personalita' della pena di cui all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 1

Altri parametri e norme interposte