Sentenza 117/2020 (ECLI:IT:COST:2020:117)
Massima numero 43473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  19/05/2020;  Decisione del  19/05/2020
Deposito del 23/06/2020; Pubblicazione in G. U. 24/06/2020
Massime associate alla pronuncia:  43470  43471  43472  43474  43475  43476


Titolo
Acque pubbliche - Norme della Regione Basilicata - Contributo di compensazione ambientale a favore dei Comuni macrofornitori di risorse idriche - Beneficio riconosciuto al fine, tra gli altri, del completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 7, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019, limitatamente alle parole «nonché per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione», il quale nel disporre il riconoscimento in favore dei comuni macrofornitori di risorse idriche di un contributo di compensazione ambientale indica, tra le altre, la citata finalità. La disposizione regionale impugnata - non distinguendo tra la competenza generale degli enti di governo dell'ambito e quella marginale degli enti locali per circoscritte ipotesi - utilizza una formula idonea a comprendere qualsiasi opera afferente alle reti di distribuzione delle risorse idriche e si pone, pertanto, in contrasto con le disposizioni in materia di tutela delle acque contenute nella Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, espressive, per costante giurisprudenza costituzionale, della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente. Detta difformità non si traduce in una differenziazione del livello di tutela dell'ambiente, in relazione al quale potrebbe configurarsi una competenza regionale a introdurre una maggior tutela, ma nell'implicita previsione di un modello organizzativo di gestione delle risorse idriche radicalmente diverso da quello predisposto dal legislatore statale in attuazione della disciplina comunitaria. (Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2019, n. 65 del 2019, n. 44 del 2019, n. 68 del 2018, n. 229 del 2017, n. 254 del 2009 e n. 246 del 2009).

Il d.lgs. n. 152 del 2006 non prevede né espressamente né implicitamente la possibilità di separazione della gestione della rete idrica da quella di erogazione del servizio idrico; al contrario, in varie disposizioni del medesimo decreto sono riscontrabili chiari elementi normativi nel senso della loro non separabilità; il suo art. 153, comma 1, stabilisce che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali devono essere affidate in concessione d'uso gratuita per tutta la durata della gestione al gestore del servizio idrico integrato, che ne assume i relativi oneri secondo le clausole contenute nella convenzione e nel relativo disciplinare. (Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2017, n. 114 del 2012, n. 320 del 2011, n. 325 del 2010, n. 307 del 2009 e n. 246 del 2009).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  13/03/2019  n. 2  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art.   Parte III