Sentenza 168/1971 (ECLI:IT:COST:1971:168)
Massima numero 5738
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
05/07/1971; Decisione del
05/07/1971
Deposito del 08/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 168/71 B. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - COD. PEN., ART. 650 - IDENTITA' DI SANZIONE PER L'INOSSERVANZA DEI PIU' DIVERSI PROVVEDIMENTI - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 168/71 B. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - COD. PEN., ART. 650 - IDENTITA' DI SANZIONE PER L'INOSSERVANZA DEI PIU' DIVERSI PROVVEDIMENTI - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 650 c.p., non viola il principio di eguaglianza, pur comminando la medesima sanzione per l'inosservanza dei piu' diversi provvedimenti, giacche' oggetto del reato in esame sono il turbamento della tranquillita' e dell'ordine pubblico, beni che rimangono sempre gli stessi in qualsiasi modo vengono offesi, mentre e' sempre uguale la condotta del perturbatore, consistente nel rifiuto di ottemperare ad un provvedimento legittimo.
L'art. 650 c.p., non viola il principio di eguaglianza, pur comminando la medesima sanzione per l'inosservanza dei piu' diversi provvedimenti, giacche' oggetto del reato in esame sono il turbamento della tranquillita' e dell'ordine pubblico, beni che rimangono sempre gli stessi in qualsiasi modo vengono offesi, mentre e' sempre uguale la condotta del perturbatore, consistente nel rifiuto di ottemperare ad un provvedimento legittimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte