Sentenza 168/1971 (ECLI:IT:COST:1971:168)
Massima numero 5739
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
05/07/1971; Decisione del
05/07/1971
Deposito del 08/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 168/71 C. DIRITTI INVIOLABILI - ESERCIZIO - LIMITI A TUTELA DI ALTRI BENI E DIRITTI, PUBBLICI E INDIVIDUALI, NON RICORDATI IN MODO ESPRESSO DALLA COSTITUZIONE - ORDINE PUBBLICO COSTITUZIONALE - SINDACATO GIURISDIZIONALE SUI PROVVEDIMENTI ARBITRARI - COD. PEN., ART. 650, INCISO "O D'ORDINE PUBBLICO" - NON VIOLA GLI ARTT. 2, 13-21 E 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 168/71 C. DIRITTI INVIOLABILI - ESERCIZIO - LIMITI A TUTELA DI ALTRI BENI E DIRITTI, PUBBLICI E INDIVIDUALI, NON RICORDATI IN MODO ESPRESSO DALLA COSTITUZIONE - ORDINE PUBBLICO COSTITUZIONALE - SINDACATO GIURISDIZIONALE SUI PROVVEDIMENTI ARBITRARI - COD. PEN., ART. 650, INCISO "O D'ORDINE PUBBLICO" - NON VIOLA GLI ARTT. 2, 13-21 E 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non contrasta con gli artt. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 della Costituzione, l'art. 650 c.p., denunciato limitatamente all'inciso "o (per ragione) d'ordine pubblico". Invero la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo diverrebbe illusoria ove fosse consentito esercitarli in modo da compromettere altri beni e diritti, pubblici e individuali, non ricordati in modo espresso dalla Costituzione, fuori dell'ambito delle leggi e della civile regolamentazione. Ne' v'e' timore di possibili arbitri da parte dell'autorita' di valutare le esigenze di ordine pubblico, da intendersi come ordine pubblico costituzionale (cfr. sent. di questa Corte n. 19 del 1962), ove si consideri l'ampiezza del sindacato operato dal giudice penale sulla legittimita' del provvedimento non osservato, che e' esteso al vizio di eccesso di potere, ed alla rispondenza dell'atto a ragionevoli motivi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico ed igiene, previsti con "sufficiente specificazione" da singole leggi dello Stato.
Non contrasta con gli artt. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 della Costituzione, l'art. 650 c.p., denunciato limitatamente all'inciso "o (per ragione) d'ordine pubblico". Invero la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo diverrebbe illusoria ove fosse consentito esercitarli in modo da compromettere altri beni e diritti, pubblici e individuali, non ricordati in modo espresso dalla Costituzione, fuori dell'ambito delle leggi e della civile regolamentazione. Ne' v'e' timore di possibili arbitri da parte dell'autorita' di valutare le esigenze di ordine pubblico, da intendersi come ordine pubblico costituzionale (cfr. sent. di questa Corte n. 19 del 1962), ove si consideri l'ampiezza del sindacato operato dal giudice penale sulla legittimita' del provvedimento non osservato, che e' esteso al vizio di eccesso di potere, ed alla rispondenza dell'atto a ragionevoli motivi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico ed igiene, previsti con "sufficiente specificazione" da singole leggi dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 14
Costituzione
art. 15
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 17
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte