Sentenza 169/1971 (ECLI:IT:COST:1971:169)
Massima numero 5740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  05/07/1971;  Decisione del  05/07/1971
Deposito del 08/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5741  5742  5743


Titolo
SENT. 169/71 A. MATRIMONIO - CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DI NON INTRODURRE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO L'ISTITUTO DEL DIVORZIO - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO NELL'ART. 34 AL "SACRAMENTO DEL MATRIMONIO" - NON IMPLICA RICONOSCIMENTO DELL'INDISSOLUBILITA' AGLI EFFETTI CIVILI - ESPRESSIONE NON PIU' RICORRENTE NELL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 847.

Testo
Come emerge dai lavori preparatori, con i Patti Lateranensi lo Stato non ha assunto l'obbligo di non introdurre nel suo ordinamento l'istituto del divorzio. Non puo' argomentarsi in contrario dal riferimento dell'art. 34 al "sacramento del matrimonio", giacche' l'espressione usata ben si spiega in un atto bilaterale, alla formazione del quale concorreva la Santa Sede, dal momento che, per la Chiesa, il matrimonio costituisce anzitutto ed essenzialmente un sacramento; ma non implica affatto che, in questa sua figura e con le connesse caratteristiche di indissolubilita', esso sia stato altresi' riconosciuto come produttivo di effetti civile dallo Stato. Ed infatti, l'espressione piu' non ricorre nell'art. 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847, contenente disposizioni per l'attuazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio, la quale piu' semplicemente stabilisce che "il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 7

Altri parametri e norme interposte