Sentenza 169/1971 (ECLI:IT:COST:1971:169)
Massima numero 5741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
05/07/1971; Decisione del
05/07/1971
Deposito del 08/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 169/71 B. MATRIMONIO - EFFETTI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - IDENTITA' CON QUELLI DEL MATRIMONIO CIVILE - CARATTERISTICHE DI QUESTO - FONDAMENTO NELLE LEGGI DELLO STATO - EVENTUALE LIMITAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE - NECESSITA' DI NORMA ESPRESSA - INSUSSISTENZA NELLA SPECIE. (COSTITUZIONE, ART. 7).
SENT. 169/71 B. MATRIMONIO - EFFETTI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - IDENTITA' CON QUELLI DEL MATRIMONIO CIVILE - CARATTERISTICHE DI QUESTO - FONDAMENTO NELLE LEGGI DELLO STATO - EVENTUALE LIMITAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE - NECESSITA' DI NORMA ESPRESSA - INSUSSISTENZA NELLA SPECIE. (COSTITUZIONE, ART. 7).
Testo
Accertato che gli effetti del matrimonio concordatario sono, e devono essere, gli stessi effetti che la legge attribuisce al matrimonio civile, dalla separazione dei due ordinamenti deriva che nell'ordinamento statale il vincolo matrimoniale, con le due caratteristiche di dissolubilita' od indissolubilita', nasce dalla legge civile ed e' da questa regolato. Del resto, poiche' l'art. 7 Cost. afferma tanto per lo Stato quanto per la Chiesa i principi di indipendenza e di sovranita' di ciascuno nel proprio ordine, una limitazione della competenza statale su questo punto doveva risultare da norma espressa, e, in mancanza di questa, non e' desumibile da incerti argomenti interpretativi: tanto piu' che, in materia di accordi internazionali, vale il criterio della interpretazione restrittiva degli impegni che comportino per uno dei contraenti l'accettazione di limiti alla propria sovranita'.
Accertato che gli effetti del matrimonio concordatario sono, e devono essere, gli stessi effetti che la legge attribuisce al matrimonio civile, dalla separazione dei due ordinamenti deriva che nell'ordinamento statale il vincolo matrimoniale, con le due caratteristiche di dissolubilita' od indissolubilita', nasce dalla legge civile ed e' da questa regolato. Del resto, poiche' l'art. 7 Cost. afferma tanto per lo Stato quanto per la Chiesa i principi di indipendenza e di sovranita' di ciascuno nel proprio ordine, una limitazione della competenza statale su questo punto doveva risultare da norma espressa, e, in mancanza di questa, non e' desumibile da incerti argomenti interpretativi: tanto piu' che, in materia di accordi internazionali, vale il criterio della interpretazione restrittiva degli impegni che comportino per uno dei contraenti l'accettazione di limiti alla propria sovranita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 7
Altri parametri e norme interposte