Sentenza 169/1971 (ECLI:IT:COST:1971:169)
Massima numero 5742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
05/07/1971; Decisione del
05/07/1971
Deposito del 08/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 169/71 C. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - GARANZIA COSTITUZIONALE EX ART. 7 DELLA COSTITUZIONE - LIMITI - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 2 - ESTENSIONE AL MATRIMONIO CONCORDATARIO DEL REGIME DI DISSOLUBILITA' ADOTTATO PER QUELLO CIVILE - MODIFICAZIONE DELL'ART. 34, QUARTO COMMA DEL CONCORDATO - INSUSSISTENZA - ADOZIONE DELLA PROCEDURA DI REVISIONE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
SENT. 169/71 C. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - GARANZIA COSTITUZIONALE EX ART. 7 DELLA COSTITUZIONE - LIMITI - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 2 - ESTENSIONE AL MATRIMONIO CONCORDATARIO DEL REGIME DI DISSOLUBILITA' ADOTTATO PER QUELLO CIVILE - MODIFICAZIONE DELL'ART. 34, QUARTO COMMA DEL CONCORDATO - INSUSSISTENZA - ADOZIONE DELLA PROCEDURA DI REVISIONE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
Testo
Il matrimonio concordatario trova una garanzia costituzionale nell'art. 7 della Costituzione, ma la trova nei limiti in cui il regime statuito nel Concordato corrisponda alla volonta' delle parti, quale si e' oggettivata nei testi normativi. Pertanto - non essendosi apportata alcuna modificazione ai Patti Lateranensi neppure nella parte relativa all'art. 34, quarto comma, giacche' la legge impugnata non sottrae ai tribunali ecclesiastici la giurisdizione sulla nullita' dell'atto matrimoniale - l'estensione al matrimonio concordatario del nuovo regime di dissolubilita' adottato per quello civile, non richiedeva l'apposita procedura della revisione costituzionale.
Il matrimonio concordatario trova una garanzia costituzionale nell'art. 7 della Costituzione, ma la trova nei limiti in cui il regime statuito nel Concordato corrisponda alla volonta' delle parti, quale si e' oggettivata nei testi normativi. Pertanto - non essendosi apportata alcuna modificazione ai Patti Lateranensi neppure nella parte relativa all'art. 34, quarto comma, giacche' la legge impugnata non sottrae ai tribunali ecclesiastici la giurisdizione sulla nullita' dell'atto matrimoniale - l'estensione al matrimonio concordatario del nuovo regime di dissolubilita' adottato per quello civile, non richiedeva l'apposita procedura della revisione costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 7
Altri parametri e norme interposte