Sentenza 170/1971 (ECLI:IT:COST:1971:170)
Massima numero 5744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  05/07/1971;  Decisione del  05/07/1971
Deposito del 08/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 170/71. PENSIONI - PENSIONI ORDINARIE A CARICO TOTALE O PARZIALE DELLO STATO - T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 63 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE - DECORRENZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. (LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ART. 109).

Testo
Con l'art. 3 della Costituzione non e' compatibile l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti (approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), nella parte in cui esclude che il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione di pensioni ordinarie a carico totale o parziale dello Stato, possa essere osservato anche con la spedizione dei ricorsi stessi mediante raccomandata e che, in questo caso, della data di spedizione faccia fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora il bollo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. Non appare giustificata infatti, sul piano logico giuridico, ne' rispondente ad esigenze etico sociali, la disparita' di trattamento derivante da detta norma in confronto della diversa normativa, ben piu' favorevole agli interessati, vigente in materia di pensioni di guerra per l'art. 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313. La disciplina preveduta dal ricordato art. 63 importa certezza, o quanto meno decurtazione, del termine legale in danno degli aventi diritto a richiedere la tutela giurisdizionale contro la liquidazione della pensione di quiescenza o privilegiata che si pretenda illegittima o avverso il rifiuto di essa. E cio' nei confronti di soggetti i quali, per la presentazione del ricorso, si avvalgano del servizio postale, in situazioni non diverse da quelle che legittimano l'uso di tale mezzo nei giudizi concernenti pensioni di guerra, ai sensi delle disposizioni sopra citate. D'altra parte e' indubbio che in entrambe le ipotesi il termine perentorio svolge identica funzione, in quanto preordinato al verificarsi della decadenza dall'esercizio del diritto a ricorrere, al fine generale della certezza degli atti della pubblica amministrazione, e che ove il termine stesso decorra inutilmente, il ricorso presentato intempestivamente e' colpito dalla sanzione della irricevibilita'. Ma nei giudizi concernenti pensioni ordinarie, cosi' come in quelli relativi a pensioni di guerra, la presentazione dei ricorsi non incide direttamente sugli oneri processuali di soggetti che abbiano il potere di interloquire nei giudizi medesimi e non ne condiziona l'esercizio. In particolare, non risulta aver rilevanza alcun interesse che si palesi direttamente subordinato alla ricezione, nel termine di novanta giorni sopra ricordato, del ricorso concernente una pensione ordinaria, e possa giustificare il piu' rigoroso criterio adottato per l'accertamento della sua decorrenza rispetto all'analogo caso in materia di pensioni di guerra.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte