Sentenza 171/1971 (ECLI:IT:COST:1971:171)
Massima numero 5745
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
05/07/1971; Decisione del
05/07/1971
Deposito del 14/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 171/71 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - OGGETTO - NATURA PREPARATORIA DI DETERMINATI ATTI (PARERE) - IDONEITA' DI QUESTI AD AFFERMARE LA COMPETENZA DELL'ORGANO CHE LI ADOTTA ED A NEGARE QUELLA DI ALTRI - SUFFICIENZA A DETERMINARE LESIONE DELLA SFERA DELLE POTESTA' COSTITUZIONALMENTE ATTRIBUITE - SPOSTAMENTO O SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DEL TERMINE PER RICORRERE - ESCLUSIONE - RICORSO TARDIVO - INAMMISSIBILITA' - (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 39).
SENT. 171/71 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - OGGETTO - NATURA PREPARATORIA DI DETERMINATI ATTI (PARERE) - IDONEITA' DI QUESTI AD AFFERMARE LA COMPETENZA DELL'ORGANO CHE LI ADOTTA ED A NEGARE QUELLA DI ALTRI - SUFFICIENZA A DETERMINARE LESIONE DELLA SFERA DELLE POTESTA' COSTITUZIONALMENTE ATTRIBUITE - SPOSTAMENTO O SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DEL TERMINE PER RICORRERE - ESCLUSIONE - RICORSO TARDIVO - INAMMISSIBILITA' - (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 39).
Testo
La natura preparatoria di determinati atti, nulla toglie alla loro idoneita' ad affermare, anche per implicito, la competenza dell'organo che li adotta, ed a negare quella di altri. Il che e', in astratto, sufficiente a determinare la lesione della sfera di potesta' costituzionalmente attribuite, per la cui reintegrazione l'art. 39 della legge n. 87 del 1953 fornisce, mediante il regolamento di competenza, l'idoneo mezzo giurisdizionale. E poiche' la lesione si produce nello stesso istante in cui l'atto che si afferma lesivo viene assunto, mentre la possibilita' dell'azione riparatrice inizia dalla conoscenza che di quell'atto ha la parte che si considera lesa, non vi e' ragione per ritenere che la natura preparatoria dell'atto possa sospendere o spostare l'inizio della decorrenza dei termini del ricorso od altro momento o ad altra sede, come quella dell'impugnazione dell'atto terminale e conclusivo del procedimento.
La natura preparatoria di determinati atti, nulla toglie alla loro idoneita' ad affermare, anche per implicito, la competenza dell'organo che li adotta, ed a negare quella di altri. Il che e', in astratto, sufficiente a determinare la lesione della sfera di potesta' costituzionalmente attribuite, per la cui reintegrazione l'art. 39 della legge n. 87 del 1953 fornisce, mediante il regolamento di competenza, l'idoneo mezzo giurisdizionale. E poiche' la lesione si produce nello stesso istante in cui l'atto che si afferma lesivo viene assunto, mentre la possibilita' dell'azione riparatrice inizia dalla conoscenza che di quell'atto ha la parte che si considera lesa, non vi e' ragione per ritenere che la natura preparatoria dell'atto possa sospendere o spostare l'inizio della decorrenza dei termini del ricorso od altro momento o ad altra sede, come quella dell'impugnazione dell'atto terminale e conclusivo del procedimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39