Sentenza 171/1971 (ECLI:IT:COST:1971:171)
Massima numero 5746
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  05/07/1971;  Decisione del  05/07/1971
Deposito del 14/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5745  5747


Titolo
SENT. 171/71 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - APPLICABILITA' DEI PRINCIPI SULL'ACQUIESCENZA - ESCLUSIONE. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - OGGETTO DEL GIUDIZIO - INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO AUTORIZZATO A PROVVEDERE PIU' CHE LA LEGITTIMITA' DELL'ATTO PER RAGIONI ATTINENTI ALLA COMPETENZA DELL'ORGANO CHE LO HA EMANATO - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER ACQUIESCENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - D.P.R. 23 MARZO 1970: RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DI VINI ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE.

Testo
La Corte ha piu' volte ritenuto (sentenze nn. 44 del 1957, 77 del 1958, 3 del 1964) che nei giudizi innanzi ad essa proposti in via principale, non puo' darsi assoluta rilevanza alle ragioni di inammissibilita' ed in particolare all'acquiescenza, cosi' come elaborate dalla giurisprudenza amministrativa. Cio' perche' l'oggetto del giudizio per conflitti di attribuzione e' rappresentato dalla individuazione dell'organo autorizzato a provvedere, piu' che dalla legittimita' dall'atto per ragione attinenti alla competenza dell'organo che lo ha emanato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39