Sentenza 171/1971 (ECLI:IT:COST:1971:171)
Massima numero 5747
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
05/07/1971; Decisione del
05/07/1971
Deposito del 14/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 171/71 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 116, D.P.R. 12 LUGLIO 1963, N. 930, LEGGE 11 MAGGIO 1966, N. 302 - REQUISITO DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. INDUSTRIA E COMMERCIO - TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEI MOSTI E DEI VINI - DISCIPLINA UNITARIA SUL PIANO NAZIONALE - COMPETENZA DELLO STATO. (LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 116, E D.P.R. 12 LUGLIO 1963, N. 930).
SENT. 171/71 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 116, D.P.R. 12 LUGLIO 1963, N. 930, LEGGE 11 MAGGIO 1966, N. 302 - REQUISITO DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. INDUSTRIA E COMMERCIO - TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEI MOSTI E DEI VINI - DISCIPLINA UNITARIA SUL PIANO NAZIONALE - COMPETENZA DELLO STATO. (LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 116, E D.P.R. 12 LUGLIO 1963, N. 930).
Testo
Cosi' come la Corte ebbe a ritenere per i marchi, con la sentenza n. 8 del 1970, la tutela della denominazione di origine controllata o controllata e garantita (art. 2 legge 930), non puo' essere invero disposta che in modo unitario, sul piano nazionale, anche per i riflessi che essa ha nel commercio internazionale e in quello comunitario, e deve percio' trovare regolamentazione esclusiva ad opera delle autorita' statali. Puo' aggiungersi, a riprova della necessita' di tale intervento dello Stato che, spesso, le zone di produzione di un determinato vino ricadono nel territorio di piu' regioni, e che per la complessita' degli interessi che sono connessi alla produzione e al commercio dei vini pregiati, anche per quanto riguarda la tutela dei consumatori, non e' esatto che la materia si esaurisca in quella propria dell'agricoltura sulla quale la Regione ha competenza.
Cosi' come la Corte ebbe a ritenere per i marchi, con la sentenza n. 8 del 1970, la tutela della denominazione di origine controllata o controllata e garantita (art. 2 legge 930), non puo' essere invero disposta che in modo unitario, sul piano nazionale, anche per i riflessi che essa ha nel commercio internazionale e in quello comunitario, e deve percio' trovare regolamentazione esclusiva ad opera delle autorita' statali. Puo' aggiungersi, a riprova della necessita' di tale intervento dello Stato che, spesso, le zone di produzione di un determinato vino ricadono nel territorio di piu' regioni, e che per la complessita' degli interessi che sono connessi alla produzione e al commercio dei vini pregiati, anche per quanto riguarda la tutela dei consumatori, non e' esatto che la materia si esaurisca in quella propria dell'agricoltura sulla quale la Regione ha competenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte