Parlamento - Insindacabilità - Finalità della funzione parlamentare - Promozione e innalzamento della qualità del dibattito pubblico - Rilevanza per l'ordinamento democratico e dovere di adempierla con disciplina e onore - Limiti - Rispetto della dignità della persona - Necessario supporto di idonei elementi fattuali per le opinioni extra moenia connotate da gravità e serietà (nel caso di specie: non spettanza al Senato, e conseguentemente annullamento in parte qua della relativa delibera, di dichiarare che le opinioni extra moenia espresse da Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, relative alla nomina del capo del DAP e da cui è scaturito un procedimento penale a suo carico, sono insindacabili, nella parte in cui attribuiscono circostanze gravi e specifiche, e non meramente allusive o dubitative, alla condotta della persona nominata). (Classif. 172007).
L’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promovimento e alla qualità del dibattito pubblico, non certo al suo scadimento.
La funzione parlamentare, per la rilevanza che la Costituzione gli riconosce nell’ordinamento democratico, è funzione pubblica che deve essere adempiuta «con disciplina ed onore» (art. 54 Cost.) e non tollera manifestazioni che, lungi dall’essere volte a dare rappresentazione ai diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, non sono improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica. Se questo avviene, viene superato il limite estremo della prerogativa dell’insindacabilità e, con ciò stesso, delle virtualità interpretative astrattamente ascrivibili all’art. 68: la garanzia ivi prevista, infatti, non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera “qualità” di parlamentare. (Precedenti: S. 104/2024 - mass. 46130; S. 120/2004).
Quando la serietà e la gravità delle affermazioni del parlamentare non sono suffragate da idonei elementi fattuali, che avvalorino l’esistenza o, quantomeno, la plausibilità della circostanza riferita, l’opinione extra moenia perde ogni connessione con la funzione parlamentare e, con essa, la garanzia costituzionale prevista al riguardo.
(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali pende procedimento penale davanti al GIP presso il Tribunale di Catania, costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari – e va conseguentemente annullata, in parte qua, la deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 giugno 2023, in quanto lesiva delle attribuzioni del GIP. Non possono ritenersi coperte dalla garanzia costituzionale, in particolare, quelle affermazioni del senatore che, nel quadro di una critica circa la nomina del capo del DAP, non si rivelano meramente allusive o dubitative, ma danno per vera – anche per i toni con cui sono espresse e il linguaggio del corpo che le accompagna, quale si desume dal video relativo all’intervista – la circostanza secondo cui l’interessato aveva gestito un “pentito” parente della moglie).