Sentenza 173/1971 (ECLI:IT:COST:1971:173)
Massima numero 5749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  05/07/1971;  Decisione del  05/07/1971
Deposito del 14/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 173/71. LIBERTA' PERSONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA - ART. 236 COD. PROC. PEN., OMESSA INDICAZIONE DELLA NECESSITA', DELLA TASSATIVITA' E DELL'URGENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ARTT. 236 COD. PROC. PEN. E 341 COD. PEN. - OLTRAGGIO - FACOLTA' DI ARRESTO RIMESSA AL PUBBLICO UFFICIALE OLTRAGGIATO - VIOLAZIONE DELL'ART. 13 COST. - INSUSSISTENZA - ART. 246 COD. PROC. PEN., OMESSA PREVISIONE DELLA CONVALIDA DELL'ARRESTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 246 E 269 COD. PROC. PEN. - CONCESSIONE DELLA LIBERTA' PROVVISORIA O PROTRAZIONE DELLA CUSTODIA PREVENTIVA SENZA PREVIO PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - QUESTIONE ASSORBITA DALLA DICHIARATA ILLEGITTIMITA' PARZIALE DELL'ART. 246 COD. PROC. PEN. - EFFETTI DELLA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' NEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ART. 263 BIS COD. PROC. PEN. - ILLEGITTIMITA' DERIVATA NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE IL RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DELL'ARRESTO.

Testo
L'art. 236 cod. proc. pen. sull'arresto facoltativo in flagranza non contrasta con l'art. 13 Cost., in quanto e' affidata al prudente apprezzamento degli organi di polizia la valutazione degli estremi della necessita' e dell'urgenza, i quali vanno visti sia in relazione alle esigenze di acquisizione e di conservazione delle prove, sia, soprattutto, alle qualita' morali del soggetto attivo del reato. Del pari, nella norma denunziata e' da ritenersi soddisfatto il requisito della tassativita', essendo determinata l'entita' della pena e la natura della contravvenzione ed assumendo altresi' rilievo i precedenti o la residenza all'estero dell'arrestato. E' pure infondata, in relazione allo stesso precetto dell'art. 13 della Costituzione, la questione attinente al medesimo art. 236 del cod. proc. pen., in relazione all'art. 341 cod. pen., nella misura in cui affida alla discrezionalita' dell'oltraggiato l'arresto dell'oltraggiante, non essendo diverse le garanzie per il provvedimento sia che l'arresto venga effettuato direttamente dall'oltraggiato sia che venga effettuato da altri. L'art. 246 cod. proc. pen., non essendo interpretato nel senso che l'obbligo del decreto motivato di convalida e' necessario per ogni ipotesi di provvedimento provvisorio dell'autorita' di pubblica sicurezza, e' costituzionalmente illegittimo per manifesta violazione del terzo comma dell'art. 13 Cost.. La dichiarazione di illegittimita' di tale disposizione esclude la necessita' di analoga pronunzia rispetto al combinato disposto della stessa norma dell'art. 269 delle stesso codice in quanto la protrazione della custodia preventiva o la concessione della liberta' provvisoria deve ora essere preceduta da un provvedimento motivato del giudice. Identica garanzia del decreto motivato sul mantenimento dell'arresto va anche obbligatoriamente osservata, in relazione agli artt. 502 e 505 quando il procuratore della repubblica o il pretore ritenga di procedere a giudizio direttissimo. Poiche' per effetto della dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 246 c.p.p., l'autorita' giudiziaria ha l'obbligo di adottare un motivato provvedimento sulla convalida dell'arresto, al fine di impedire che esso sia sottratto ad ogni controllo di legittimita', si rende necessaria, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in riferimento all'art. 111, 2x comma, Cost., la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 263 bis cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il ricorso per cassazione contro il provvedimento suindicato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27