Sentenza 175/1971 (ECLI:IT:COST:1971:175)
Massima numero 5752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  05/07/1971;  Decisione del  05/07/1971
Deposito del 14/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5753  5754  5755  5756  5757  5758  5759  5760


Titolo
SENT. 175/71 A. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GERARCHIA TRA LE SUE NORME - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 79 (CONCESSIONE DI AMNISTIA E INDULTO) IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - LIMITI CONSEGUENTI PER LA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - SINDACATO DA PARTE DELLA CORTE - ESCLUSIONE - AUSPICIO DI UN PIU' CAUTO E MENO FREQUENTE ESERCIZIO DELLA POTESTA' EX ART. 79. AMNISTIA E INDULTO - LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 1, E D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 1 - NON VIOLANO GLI ARTT. 1, 3, 4, 35, 39 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ART. 1 DEL DECRETO - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 27 E 79 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Poiche' anche tra le norme contenute nella Costituzione (come in ogni corpo di disposizioni concordate in sistema) sussiste una gerarchia, e' prospettabile l'esigenza di interpretare l'art. 79 della Costituzione, che prevede il potere di concessione dell'amnistia e dell'indulto, in modo tale da renderlo compatibile con il supremo principio di eguaglianza e l'armonizzazione dei due precetti si otterrebbe quando all'amnistia si facesse luogo solo in confronto a reati commessi in situazioni eccezionali e limitate nel tempo, ed essa sopravvenisse dopo la loro cessazione (poiche', in tali ipotesi, verrebbe a porsi in contrasto con il detto principio la persecuzione penale di fatti che ormai la coscienza comune ritiene non piu' sanzionabili), mentre al contrario tale contrasto presenterebbero le amnistie c.d. "celebratrici" relative a situazioni sempre aperte nel tempo (rispetto alle quali il trattamento differenziato, derivante dal solo fatto che siano stati compiuti prima o dopo un certo termine, appare del tutto arbitrario ed altresi' lesivo dell'altro principio costituzionale che attribuisce alla pena una funzione rieducativa della personalita' del colpevole). Tuttavia, un'indagine volta a sindacare l'ampiezza dell'uso fatto dal Parlamento della sua discrezionalita' in materia eccederebbe i limiti entro cui deve rimanere racchiuso il sindacato della mera legittimita' della legge assegnato alla competenza della Corte costituzionale, il quale non potrebbe in tal caso effettuarsi se non con il ricorso ad accertamenti assai piu' penetranti di quelli consentiti, da riferire, sia all'entita' dei reati considerati degni di oblio, sia alle valutazioni di opportunita' in ordine alla situazione politica ritenuta tale da consigliare il ricorso all'amnistia, nonche' all'individuazione del momento da cui debba farsi validamente decorrere. Di conseguenza, pur formulando voti per un piu' cauto e meno frequente esercizio della potesta' conferita dall'art. 79 della Costituzione, devono dichiararsi infondate, sia la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, che prevede la amnistia "generale", in riferimento agli artt. 3, 27 e 39 della Costituzione, sia la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 21 maggio 1970, n. 282, dell'art. 1 del decreto presidenziale, che prevedono l'amnistia "sindacale", in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 39 e 42 della Costituzione. Cfr.: 171/1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte