Sentenza 175/1971 (ECLI:IT:COST:1971:175)
Massima numero 5753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  05/07/1971;  Decisione del  05/07/1971
Deposito del 14/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5752  5754  5755  5756  5757  5758  5759  5760


Titolo
SENT. 175/71 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONCESSIONE DI AMNISTIA - D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 5, PENULTIMO COMMA - ESCLUSIONE DEL REATO PER CUI SI PROCEDE - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI ALTRO REATO PIU' GRAVEMENTE SANZIONATO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA'. (COSTITUZIONE, ART. 3, PRIMO COMMA).

Testo
E' ammissibile, sotto il profilo della rilevanza rispetto al giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale di una norma contenuta in un decreto presidenziale di amnistia la quale escluda dall'ambito di operativita' del provvedimento il reato per cui si procede e che sia proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione in base al confronto con il trattamento usato nei confronti di altro reato piu' gravemente sanzionato (questione concernente l'art. 5, penultimo comma, D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, che esclude dall'amnistia il reato di frode in commercio ma non quello di truffa, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte