Sentenza 175/1971 (ECLI:IT:COST:1971:175)
Massima numero 5754
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
05/07/1971; Decisione del
05/07/1971
Deposito del 14/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 175/71 C. AMNISTIA E INDULTO - REATI AMMESSI O ESCLUSI DALLA CONCESSIONE - SCELTA DEL CRITERIO DI DISCRIMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ENTITA' DELLA PENA EDITTALE - NON NECESSARIETA' - D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 5, PENULTIMO COMMA - AMNISTIA PER IL REATO DI TRUFFA E SUA ESCLUSIONE PER IL REATO MENO GRAVE DI FRODE IN COMMERCIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 175/71 C. AMNISTIA E INDULTO - REATI AMMESSI O ESCLUSI DALLA CONCESSIONE - SCELTA DEL CRITERIO DI DISCRIMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ENTITA' DELLA PENA EDITTALE - NON NECESSARIETA' - D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 5, PENULTIMO COMMA - AMNISTIA PER IL REATO DI TRUFFA E SUA ESCLUSIONE PER IL REATO MENO GRAVE DI FRODE IN COMMERCIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La scelta del criterio di discriminazione fra reati amnistiabili e non, non e' necessariamente legata all'entita' della pena edittale prevista rispettivamente per gli uni e per gli altri, ma puo' farsi discendere da considerazioni di diverso ordine, come ad esempio la maggior diffusione di alcuni in un certo momento ed il conseguente maggior allarme sociale, tale da sconsigliare per essi l'adozione di un atto di clemenza (una irrazionalita' potrebbe, se mai, prospettarsi, sotto il rispetto messo in rilievo, quando la differente disciplina riguardasse reati lesivi dello stesso bene voluto proteggere, cio' che non si verifica nella specie). Di conseguenza, deve dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, del decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui consentono l'amnistia per il reato di truffa e l'escludono invece per quello meno grave di frode in commercio (quando non ricorra l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, codice penale), in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
La scelta del criterio di discriminazione fra reati amnistiabili e non, non e' necessariamente legata all'entita' della pena edittale prevista rispettivamente per gli uni e per gli altri, ma puo' farsi discendere da considerazioni di diverso ordine, come ad esempio la maggior diffusione di alcuni in un certo momento ed il conseguente maggior allarme sociale, tale da sconsigliare per essi l'adozione di un atto di clemenza (una irrazionalita' potrebbe, se mai, prospettarsi, sotto il rispetto messo in rilievo, quando la differente disciplina riguardasse reati lesivi dello stesso bene voluto proteggere, cio' che non si verifica nella specie). Di conseguenza, deve dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, del decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui consentono l'amnistia per il reato di truffa e l'escludono invece per quello meno grave di frode in commercio (quando non ricorra l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, codice penale), in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte