Sentenza 175/1971 (ECLI:IT:COST:1971:175)
Massima numero 5755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
05/07/1971; Decisione del
05/07/1971
Deposito del 14/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 175/71 D. AMNISTIA E INDULTO - INAPPLICABILITA' AI REATI COMMESSI SUCCESSIVAMENTE ALLA PROPOSTA DI DELEGAZIONE - COSTITUZIONE, ART. 79, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - FATTISPECIE - LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 11, E D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 11 - TERMINE FINALE DI APPLICABILITA' DELL'AMNISTIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 175/71 D. AMNISTIA E INDULTO - INAPPLICABILITA' AI REATI COMMESSI SUCCESSIVAMENTE ALLA PROPOSTA DI DELEGAZIONE - COSTITUZIONE, ART. 79, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - FATTISPECIE - LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 11, E D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 11 - TERMINE FINALE DI APPLICABILITA' DELL'AMNISTIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il secondo comma dell'art. 79 della Costituzione, modificando per quanto riguarda il termine l'art. 151, terzo comma, del codice penale nello stabilire che l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla "proposta" di delegazione, ha inteso designare con questa espressione quella fra le varie possibili iniziative da cui e' direttamente derivato l'atto di clemenza. Di conseguenza, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento al suddetto precetto, nei confronti dell'art. 11 della legge 21 maggio 1970, n. 282, e dell'art. 11 del decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, i quali fissano il termine finale dell'ambito di applicabilita' dell'amnistia al 6 aprile dello stesso anno (successivamente quindi alla presentazione del relativo disegno di legge di delegazione) nonostante che una precedente proposta d'iniziativa parlamentare, di analogo contenuto per quanto riguarda i reati commessi in occasione di agitazioni popolari, fosse stata presentata fin dal 3 febbraio precedente, dato che il progetto d'iniziativa parlamentare stabiliva il diverso termine del 31 dicembre 1969 e fu ritirato dai proponenti, senza essere stato riunito all'altro ne' mai posto in discussione, sicche' rimase del tutto estraneo al procedimento da cui ha tratto vita la legge di delegazione. Cfr.: sent. 171/63, 51/68.
Il secondo comma dell'art. 79 della Costituzione, modificando per quanto riguarda il termine l'art. 151, terzo comma, del codice penale nello stabilire che l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla "proposta" di delegazione, ha inteso designare con questa espressione quella fra le varie possibili iniziative da cui e' direttamente derivato l'atto di clemenza. Di conseguenza, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento al suddetto precetto, nei confronti dell'art. 11 della legge 21 maggio 1970, n. 282, e dell'art. 11 del decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, i quali fissano il termine finale dell'ambito di applicabilita' dell'amnistia al 6 aprile dello stesso anno (successivamente quindi alla presentazione del relativo disegno di legge di delegazione) nonostante che una precedente proposta d'iniziativa parlamentare, di analogo contenuto per quanto riguarda i reati commessi in occasione di agitazioni popolari, fosse stata presentata fin dal 3 febbraio precedente, dato che il progetto d'iniziativa parlamentare stabiliva il diverso termine del 31 dicembre 1969 e fu ritirato dai proponenti, senza essere stato riunito all'altro ne' mai posto in discussione, sicche' rimase del tutto estraneo al procedimento da cui ha tratto vita la legge di delegazione. Cfr.: sent. 171/63, 51/68.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 79
Altri parametri e norme interposte