Sentenza 175/1971 (ECLI:IT:COST:1971:175)
Massima numero 5756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
05/07/1971; Decisione del
05/07/1971
Deposito del 14/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 175/71 E. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 152 CPV. - SUSSISTENZA DI CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO E DI PROVE LE QUALI RENDONO EVIDENTE CHE IL FATTO NON E' PREVEDUTO DALLA LEGGE COME REATO - PRONUNCIA DEL GIUDICE DI MERITO - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DA PARTE DELLA CORTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 175/71 E. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 152 CPV. - SUSSISTENZA DI CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO E DI PROVE LE QUALI RENDONO EVIDENTE CHE IL FATTO NON E' PREVEDUTO DALLA LEGGE COME REATO - PRONUNCIA DEL GIUDICE DI MERITO - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DA PARTE DELLA CORTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Alla formula usata dall'art. 152, capoverso, del codice di procedura penale, laddove stabilisce che quando risulta una causa di estinzione del reato, ma gia' esistono prove le quali rendono evidente - tra l'altro - che "il fatto non e' preveduto dalla legge come reato", il giudice pronuncia in merito, e' da attribuire un significato generico, comprensivo non solo delle ipotesi del difetto di una qualsiasi norma penale cui possa ricondursi il fatto imputato, ma anche di quelle di mancanza delle condizioni di imputabilita' o di punibilita', rispetto per cui il fatto, pur se astrattamente previsto dalla legge penale, risulta giuridicamente irrilevante al fine dell'applicabilita' di questa, e quindi del tutto equivalente a quello della formula, usata in altri articoli del codice, secondo cui "il fatto non costituisce reato". Di conseguenza, e' infondata, sulla base di tale interpretazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152, capoverso, del codice di procedura penale, in parte qua, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.
Alla formula usata dall'art. 152, capoverso, del codice di procedura penale, laddove stabilisce che quando risulta una causa di estinzione del reato, ma gia' esistono prove le quali rendono evidente - tra l'altro - che "il fatto non e' preveduto dalla legge come reato", il giudice pronuncia in merito, e' da attribuire un significato generico, comprensivo non solo delle ipotesi del difetto di una qualsiasi norma penale cui possa ricondursi il fatto imputato, ma anche di quelle di mancanza delle condizioni di imputabilita' o di punibilita', rispetto per cui il fatto, pur se astrattamente previsto dalla legge penale, risulta giuridicamente irrilevante al fine dell'applicabilita' di questa, e quindi del tutto equivalente a quello della formula, usata in altri articoli del codice, secondo cui "il fatto non costituisce reato". Di conseguenza, e' infondata, sulla base di tale interpretazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152, capoverso, del codice di procedura penale, in parte qua, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte