Sentenza 175/1971 (ECLI:IT:COST:1971:175)
Massima numero 5758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  05/07/1971;  Decisione del  05/07/1971
Deposito del 14/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5752  5753  5754  5755  5756  5757  5759  5760


Titolo
SENT. 175/71 G. REATI E PENE - DIFFAMAZIONE - COD. PEN., ART. 596, PRIMO COMMA - ESCLUSIONE DELLA PROVA LIBERATORIA - INAPPLICABILITA' QUANDO IL COLPEVOLE PUO' INVOCARE L'ESIMENTE DI CUI ALL'ART. 51 DELLO STESSO CODICE (ESERCIZIO DI UN DIRITTO) - FATTISPECIE - DIRITTO DI CRONACA GIORNALISTICA E SUOI LIMITI - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DA PARTE DELLA CORTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 5, LETT. D - NON VIOLA L'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 596, primo comma, del codice penale, che non ammette il colpevole del delitto di diffamazione a provare a propria discolpa la verita' o notorieta' del fatto attribuito alla persona offesa, non puo' trovare applicazione allorche' il colpevole stesso e' in grado di invocare l'esimente, prevista dall'art. 51 dello stesso codice, che esclude la punibilita' in quanto il fatto imputato costituisca esercizio di un diritto, come nel caso del giornalista il quale, nell'esplicazione del compito di informazione ad esso garantito dall'art. 21 della Costituzione, divulghi col mezzo della stampa notizie, fatti o circostanze che siano ritenute lesive dell'onore o della reputazione altrui, sempreche' la divulgazione rimanga contenuta nel rispetto dei limiti che circoscrivono l'esplicazione dell'attivita' informativa derivabili dalla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti. Ove si adotti questa interpretazione, risulta infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 596, primo comma, codice penale, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, nonche' l'altra relativa all'art. 5, lett. d, legge 21 maggio 1970, n. 282, per il quale il delitto di diffamazione commesso col mezzo della stampa e mediante attribuzione di un fatto determinato e' escluso dall'amnistia quando il querelante abbia proposto, prima del decreto stesso, formale domanda di prova della verita' del fatto diffamatorio, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione (restando cosi' assimilate le imputazioni riferibili alla cronaca a quelle per cui l'amnistia e' applicabile).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte