Sentenza 175/1971 (ECLI:IT:COST:1971:175)
Massima numero 5759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  05/07/1971;  Decisione del  05/07/1971
Deposito del 14/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5752  5753  5754  5755  5756  5757  5758  5760


Titolo
SENT. 175/71 H. DIRITTO DI DIFESA - CONTENUTO - COMPRENDE LA PRETESA DI OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLA COMPLETA INNOCENZA - PREMINENZA RISPETTO ALLA PRETESA STRUMENTALE AL GIUSTO PROCEDIMENTO - AMNISTIA - ESTINGUE IL REATO MA COMPROMETTE L'INTERESSE AD OTTENERE UNA SENTENZA DI MERITO - COD. PEN., ART. 151, PRIMO COMMA; LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ARTT. 1, 2 E 5; D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ARTT. 1, 2 E 5 - ESCLUDONO LA RINUNCIA ALL'APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Posto che la facolta' di rinuncia all'amnistia, non solo non contraddice al diritto di difesa, ma anzi ne costituisce esplicazione e che l'esercizio della facolta' stessa rende inoperante l'amnistia, e conseguentemente consente l'applicabilita' della sanzione penale a carico del rinunziante che risulti colpevole in seguito alla prosecuzione e definizione del giudizio, deve affermarsi che nell'esercizio del diritto di difesa e' inclusa non solo la pretesa al regolare svolgimento di un giudizio che consenta liberta' di dedurre ogni prova a discolpa e garantisca piena esplicazione del contraddittorio, ma anche quella di ottenere il riconoscimento della completa innocenza, da considerare il bene della vita costituente l'ultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale. Poiche', d'altronde, l'amnistia non elimina l'astratta previsione punitiva relativa a determinati comportamenti, ma si limita ad arrestare la procedibilita' dei giudizi relativamente a dati reati con riferimento al tempo in cui sono stati commessi, con l'obbligo fatto al giudice di dichiarare in tutti i giudizi in corso al momento del sopravvenire di un procedimento di amnistia l'estinzione del reato, viene compromessa irreparabilmente la soddisfazione dell'interesse ad ottenere una sentenza di merito, vincolando invece l'imputato a soggiacere ad una pronuncia di proscioglimento la quale, appunto perche' non scende ad accertare e neppure solo a deliberare la fondatezza dell'accusa, se anche sottrae ad ogni pena, non conferisce alcuna certezza circa l'effettiva estraneita' dell'imputato all'accusa contro di lui promossa, e quindi lascia senza protezione il diritto alla piena integrita' dell'onore e della reputazione. Di conseguenza va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 151, primo comma, Cod. pen., nonche' degli artt. 1, 2 e 5 della legge 21 maggio 1970, n. 282, e degli artt. 1, 2 e 5 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui escludono, con le conseguenze suddette, la rinunciabilita' dell'amnistia. Cfr.: sent. n. 171/63, 52/68.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte