Sentenza 175/1971 (ECLI:IT:COST:1971:175)
Massima numero 5760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  05/07/1971;  Decisione del  05/07/1971
Deposito del 14/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5752  5753  5754  5755  5756  5757  5758  5759


Titolo
SENT. 175/71 I. DIRITTO DI DIFESA - INTERESSE DELL'IMPUTATO AD OTTENERE UNA SENTENZA DI MERITO IN LUOGO DI UNA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE PER AMNISTIA - RINUNZIA ALL'AMNISTIA - DIVERSITA' DELLA SITUAZIONE PROCESSUALE AL MOMENTO DELLA SOPRAVVENIENZA DEL PROVVEDIMENTO DI CLEMENZA - IRRILEVANZA - COD. PROC. PEN., ARTT. 152, 591 E 592 - INTERPRETAZIONE ALLA LUCE DELLA RICONOSCIUTA FACOLTA' DI RINUNZIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Contrastano con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, nel quale deve ritenersi incluso l'interesse dell'imputato ad ottenere una sentenza di merito in luogo di una dichiarativa dell'estinzione per amnistia, le disposizioni che precludono al giudice di assumere prove o di completare quelle in corso (art. 152, 591 e 592, cod. proc. pen.). Tuttavia, poiche', una volta ancorata la pretesa ad ottenere una sentenza di merito in luogo di quella dichiarativa di amnistia alla soddisfazione dell'interesse dell'imputato prevalente su quello posto a base del provvedimento di clemenza, lo strumento piu' idoneo al conseguimento di tale risultato deve ritenersi la rinunzia, senza che occorra aver riguardo al fatto, del tutto accidentale, della situazione processuale, e quindi alla fase dell'iter istruttorio in corso al momento della sopravvenienza, la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale per l'omessa previsione del diritto alla rinunzia puo' ritenersi assorbente le altre censure, nel senso di rendere superflua ogni pronuncia in ordine alla differenza di trattamento tra il caso che al momento del sopravvenire dell'amnistia siano o no acquisite prove evidenti, dovendosi gli artt. 152 e 592, cod. proc. penale, interpretare nel senso che l'obbligo ivi sancito dell'immediata declaratoria dell'amnistia non sia da far valere quando risulti l'avvenuta rinuncia a voler beneficiare del provvedimento di clemenza. Di conseguenza va dichiarata infondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 152, 591 e 592, codice procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Cfr.: sent. 171/1963, 52/1968.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte