Sentenza 176/1971 (ECLI:IT:COST:1971:176)
Massima numero 5761
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FRAGALI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
10/11/1971; Decisione del
10/11/1971
Deposito del 17/11/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 176/71 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE LAZIO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 LUGLIO 1971, N. 367 - CLASSIFICAZIONE COME "OSPEDALI SPECIALIZZATI REGIONALI" DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI DI ROMA "REGINA ELENA" E "SANTA MARIA E SAN GALLICANO" - IMPUGNATIVA PROPOSTA DALLO STATO - MOTIVI - CONFIGURABILITA' DEL GIUDIZIO COME CONFLITTO.
SENT. 176/71 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE LAZIO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 LUGLIO 1971, N. 367 - CLASSIFICAZIONE COME "OSPEDALI SPECIALIZZATI REGIONALI" DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI DI ROMA "REGINA ELENA" E "SANTA MARIA E SAN GALLICANO" - IMPUGNATIVA PROPOSTA DALLO STATO - MOTIVI - CONFIGURABILITA' DEL GIUDIZIO COME CONFLITTO.
Testo
L'impugnativa proposta dallo Stato avverso i provvedimenti con i quali gli Istituti fisioterapici di Roma "Regina Elena" e "Santa Maria e San Gallicano" sono stati classificati e dichiarati enti ospedalieri da parte della Regione Lazio - pur basata sul motivo che i menzionati Istituti avendo carattere scientifico di interesse nazionale sarebbero esclusi dalla competenza regionale in materia di assistenza sanitaria in forza del limite dell'interesse nazionale stabilito nell'art. 117 della Costituzione - rientra nella competenza della Corte costituzionale a giudicare dei conflitti di attribuzione, in quanto la censura verte sull'assunto che i provvedimenti in questione esorbitino dalla sfera delle attribuzioni regionali ed interferiscano, menomandole, su quelle che, alla stregua della legislazione concernente gli istituti anzidetti, pur se assolvano anche compiti di assistenza ospedaliera, erano e rimangono proprie di organi statali.
L'impugnativa proposta dallo Stato avverso i provvedimenti con i quali gli Istituti fisioterapici di Roma "Regina Elena" e "Santa Maria e San Gallicano" sono stati classificati e dichiarati enti ospedalieri da parte della Regione Lazio - pur basata sul motivo che i menzionati Istituti avendo carattere scientifico di interesse nazionale sarebbero esclusi dalla competenza regionale in materia di assistenza sanitaria in forza del limite dell'interesse nazionale stabilito nell'art. 117 della Costituzione - rientra nella competenza della Corte costituzionale a giudicare dei conflitti di attribuzione, in quanto la censura verte sull'assunto che i provvedimenti in questione esorbitino dalla sfera delle attribuzioni regionali ed interferiscano, menomandole, su quelle che, alla stregua della legislazione concernente gli istituti anzidetti, pur se assolvano anche compiti di assistenza ospedaliera, erano e rimangono proprie di organi statali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte