Sentenza 176/1971 (ECLI:IT:COST:1971:176)
Massima numero 5763
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FRAGALI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
10/11/1971; Decisione del
10/11/1971
Deposito del 17/11/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 176/71 C. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ASSISTENZA OSPEDALIERA - TESI DELL'AVVENUTO TRASFERIMENTO ALLE REGIONI PER EFFETTO DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132 - REIEZIONE GIA' IMPLICITAMENTE DICHIARATA DALLA CORTE.
SENT. 176/71 C. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ASSISTENZA OSPEDALIERA - TESI DELL'AVVENUTO TRASFERIMENTO ALLE REGIONI PER EFFETTO DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132 - REIEZIONE GIA' IMPLICITAMENTE DICHIARATA DALLA CORTE.
Testo
La tesi secondo cui nella materia dell'assistenza ospedaliera il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario sia intervenuto - ancor prima della emanazione di decreti legislativi delegati o comunque dell'avvenuto decorso di un biennio dall'entrata in vigore della legge 16 maggio 1970, n. 281 - per effetto della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la quale soltanto in linea provvisoria, e cioe' fino a quando le regioni non fossero concretamente istituite, avrebbe conferito ad organi statali in luogo di quelli regionali l'esercizio di attribuzioni dalla stessa legge previste come istituzionalmente di competenza regionale, e' stata implicitamente respinta dalla Corte costituzionale con la sent. n. 120 del 1971, che ebbe a dichiarare inammissibili, per difetto di interesse attuale, i ricorsi che erano stati proposti dalle Regioni della Lombardia e degli Abruzzi proprio contro la suddetta legge ospedaliera.
La tesi secondo cui nella materia dell'assistenza ospedaliera il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario sia intervenuto - ancor prima della emanazione di decreti legislativi delegati o comunque dell'avvenuto decorso di un biennio dall'entrata in vigore della legge 16 maggio 1970, n. 281 - per effetto della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la quale soltanto in linea provvisoria, e cioe' fino a quando le regioni non fossero concretamente istituite, avrebbe conferito ad organi statali in luogo di quelli regionali l'esercizio di attribuzioni dalla stessa legge previste come istituzionalmente di competenza regionale, e' stata implicitamente respinta dalla Corte costituzionale con la sent. n. 120 del 1971, che ebbe a dichiarare inammissibili, per difetto di interesse attuale, i ricorsi che erano stati proposti dalle Regioni della Lombardia e degli Abruzzi proprio contro la suddetta legge ospedaliera.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte