Sentenza 176/1971 (ECLI:IT:COST:1971:176)
Massima numero 5767
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FRAGALI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
10/11/1971; Decisione del
10/11/1971
Deposito del 17/11/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 176/71 G. ENTI OSPEDALIERI - LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 1, SECONDO COMMA - RICONOSCIMENTO DEL CARATTERE SCIENTIFICO PER GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA - DECRETO DEL MINISTRO PER LA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE - PERFETTA EQUIVALENZA ALLA FORMA RICHIESTA DALL'ANTERIORE NORMATIVA PER L'ANALOGO PROVVEDIMENTO. (R.D. 30 SETTEMBRE 1938, N. 1631).
SENT. 176/71 G. ENTI OSPEDALIERI - LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 1, SECONDO COMMA - RICONOSCIMENTO DEL CARATTERE SCIENTIFICO PER GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA - DECRETO DEL MINISTRO PER LA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE - PERFETTA EQUIVALENZA ALLA FORMA RICHIESTA DALL'ANTERIORE NORMATIVA PER L'ANALOGO PROVVEDIMENTO. (R.D. 30 SETTEMBRE 1938, N. 1631).
Testo
Il decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, per gli istituti di ricovero e cura da riconoscere a carattere scientifico non puo' non considerarsi sotto ogni profilo perfettamente equivalente a quel decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro per l'educazione nazionale, che era per l'innanzi richiesto dall'art. 1, ultimo comma, del r.d. 30 settembre 1938, n. 1631 (norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari), essendo a quel tempo la materia sanitaria, attualmente devoluta al Ministero della sanita', di competenza di quello dell'Interno; mentre, a sua volta, l'allora Ministero dell'educazione nazionale esercitava, ai fini del decreto innanzi menzionato, le identiche competenze oggi spettanti a quello che ha ripreso l'antica denominazione di Ministero della pubblica istruzione.
Il decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, per gli istituti di ricovero e cura da riconoscere a carattere scientifico non puo' non considerarsi sotto ogni profilo perfettamente equivalente a quel decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro per l'educazione nazionale, che era per l'innanzi richiesto dall'art. 1, ultimo comma, del r.d. 30 settembre 1938, n. 1631 (norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari), essendo a quel tempo la materia sanitaria, attualmente devoluta al Ministero della sanita', di competenza di quello dell'Interno; mentre, a sua volta, l'allora Ministero dell'educazione nazionale esercitava, ai fini del decreto innanzi menzionato, le identiche competenze oggi spettanti a quello che ha ripreso l'antica denominazione di Ministero della pubblica istruzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte