Sentenza 117/2020 (ECLI:IT:COST:2020:117)
Massima numero 43476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
19/05/2020; Decisione del
19/05/2020
Deposito del 23/06/2020; Pubblicazione in G. U. 24/06/2020
Titolo
Industria - Norme della Regione Basilicata - Consorzi industriali - Stanziamento di una somma a valere sul bilancio triennale 2019-2021 per il risanamento del consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza - Lamentato aiuto di Stato in violazione degli obblighi derivanti dai vincoli comunitari - Mancata indicazione degli argomenti atti a suffragare la censura proposta - Inammissibilità della questione, relativa all'esercizio finanziario 2019.
Industria - Norme della Regione Basilicata - Consorzi industriali - Stanziamento di una somma a valere sul bilancio triennale 2019-2021 per il risanamento del consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza - Lamentato aiuto di Stato in violazione degli obblighi derivanti dai vincoli comunitari - Mancata indicazione degli argomenti atti a suffragare la censura proposta - Inammissibilità della questione, relativa all'esercizio finanziario 2019.
Testo
È dichiarata inammissibile - per mancata indicazione degli argomenti atti a suffragare la censura proposta - la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dell'art. 11 della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019, per la parte della disposizione impugnata che si riferisce all'anno 2019, avendo la stessa disposto lo stanziamento di una somma a valere sul bilancio triennale 2019-2021, per il risanamento del consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza. Riservata alla competenza esclusiva della Commissione europea la verifica della compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, sul ricorrente grava l'onere di provare l'esistenza dei requisiti che possano consentire di ritenere integrabile la nozione di aiuto di Stato vietato dall'art. 107 TFUE. Tale onere di motivazione non può ritenersi assolto dalla mera affermazione di detta natura in capo alla misura finanziaria prevista, gravando, altrimenti, sulla resistente l'onere di dimostrare la mancata riconducibilità dello stanziamento al novero degli aiuti di Stato e sulla Corte costituzionale un indebito compito di ricostruzione della ratio e delle caratteristiche della misura censurata, al fine della verifica del rispetto dell'art. 108, par. 3, TFUE, ovvero dell'avvenuta notifica dell'aiuto. A questo specifico fine, infatti, quest'ultima ha una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto e se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzate alle verifiche di competenza della Commissione. (Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2015, n. 249 del 2014, n. 299 del 2013 e n. 185 del 2011).
È dichiarata inammissibile - per mancata indicazione degli argomenti atti a suffragare la censura proposta - la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dell'art. 11 della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019, per la parte della disposizione impugnata che si riferisce all'anno 2019, avendo la stessa disposto lo stanziamento di una somma a valere sul bilancio triennale 2019-2021, per il risanamento del consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza. Riservata alla competenza esclusiva della Commissione europea la verifica della compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, sul ricorrente grava l'onere di provare l'esistenza dei requisiti che possano consentire di ritenere integrabile la nozione di aiuto di Stato vietato dall'art. 107 TFUE. Tale onere di motivazione non può ritenersi assolto dalla mera affermazione di detta natura in capo alla misura finanziaria prevista, gravando, altrimenti, sulla resistente l'onere di dimostrare la mancata riconducibilità dello stanziamento al novero degli aiuti di Stato e sulla Corte costituzionale un indebito compito di ricostruzione della ratio e delle caratteristiche della misura censurata, al fine della verifica del rispetto dell'art. 108, par. 3, TFUE, ovvero dell'avvenuta notifica dell'aiuto. A questo specifico fine, infatti, quest'ultima ha una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto e se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzate alle verifiche di competenza della Commissione. (Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2015, n. 249 del 2014, n. 299 del 2013 e n. 185 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
13/03/2019
n. 2
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 107
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 108 par. 3