Sentenza 177/1971 (ECLI:IT:COST:1971:177)
Massima numero 5769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
10/11/1971; Decisione del
10/11/1971
Deposito del 17/11/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 177/71. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI - APPELLO INCIDENTALE DEL PUBBLICO MINISTERO - COD. PROC. PEN., ART. 525, QUARTO COMMA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, SECONDO COMMA, E 112 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 177/71. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI - APPELLO INCIDENTALE DEL PUBBLICO MINISTERO - COD. PROC. PEN., ART. 525, QUARTO COMMA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, SECONDO COMMA, E 112 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'appello incidentale nel processo penale contrasta con il principio di parita' di trattamento nell'esercizio del diritto di difesa (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione), in quanto tale impugnazione, essendo consentita ad una sola delle parti, turba l'equilibrio del contradditorio, che si polarizza nell'imputato (ed il suo difensore), da un lato, e dall'altro, nel pubblico ministero, portatori di interessi solitamente contrapposti. La fondatezza della suindicata censura e' avvalorata dall'inciso, contenuto nella norma denunziata, relativo all'inefficacia, ai fini del prosieguo del giudizio di secondo grado, della rinuncia dell'imputato al proprio appello; e dall'ultima parte della stessa norma, relativa al coimputato non appellante. E' comunque assorbente il profilo della violazione dell'art. 112 della Costituzione, dato che il potere di impugnazione, essendo un'estrinsecazione dell'azione penale, e' un atto dovuto, tale da non consentire un comportamento contraddittorio del pubblico ministero, e cioe' di lasciare cadere i termini dell'appello principale e di esperire successivamente il gravame incidentale.
L'appello incidentale nel processo penale contrasta con il principio di parita' di trattamento nell'esercizio del diritto di difesa (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione), in quanto tale impugnazione, essendo consentita ad una sola delle parti, turba l'equilibrio del contradditorio, che si polarizza nell'imputato (ed il suo difensore), da un lato, e dall'altro, nel pubblico ministero, portatori di interessi solitamente contrapposti. La fondatezza della suindicata censura e' avvalorata dall'inciso, contenuto nella norma denunziata, relativo all'inefficacia, ai fini del prosieguo del giudizio di secondo grado, della rinuncia dell'imputato al proprio appello; e dall'ultima parte della stessa norma, relativa al coimputato non appellante. E' comunque assorbente il profilo della violazione dell'art. 112 della Costituzione, dato che il potere di impugnazione, essendo un'estrinsecazione dell'azione penale, e' un atto dovuto, tale da non consentire un comportamento contraddittorio del pubblico ministero, e cioe' di lasciare cadere i termini dell'appello principale e di esperire successivamente il gravame incidentale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte