Sentenza 179/1971 (ECLI:IT:COST:1971:179)
Massima numero 5772
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  10/11/1971;  Decisione del  10/11/1971
Deposito del 17/11/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5773  5775


Titolo
SENT. 179/71 A. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - GARANZIA DECORRENTE DAL MOMENTO IN CUI L'INDIZIO DI REATO SI SOGGETTIVIZZA NEI CONFRONTI DI UNA DETERMINATA PERSONA - FATTISPECIE - LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ART. 1 (DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI E BEVANDE) - ACCERTATA IRREGOLARITA' DEL PRODOTTO ALIMENTARE - FA SORGERE UN INDIZIO DI REATO.

Testo
Perche' il precetto enunciato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, possa ritenersi osservato nel processo penale, (cfr. tra le altre, la sent. n. 149 del 1969, nonche' le modifiche apportate dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932, all'art. 78 cod. proc. pen.) la legge deve garantire il diritto di difesa a partire dal momento in cui l'indizio di reato "si soggettivizza nei confronti di una determinata persona". Quando l'analisi del prodotto alimentare prevista dall'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (sulla disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande) ne accerta la irregolarita', sorge (cfr. sent. n. 149 del 1969) un indizio di reato, che peraltro, in base agli atti di polizia giudiziaria gia' compiuti, puo' soggettivizzarsi non soltanto verso l'esercente presso cui e' avvenuto il prelievo dei campioni esaminati, e, in caso di merci "in confezioni originali", verso il produttore - come l'art. 1, terzo comma, riconosce - ma anche nei confronti di altre persone.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte