Sentenza 179/1971 (ECLI:IT:COST:1971:179)
Massima numero 5773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  10/11/1971;  Decisione del  10/11/1971
Deposito del 17/11/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5772  5775


Titolo
SENT. 179/71 B. FRODI ALIMENTARI - PRODUZIONE E VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE - DISCIPLINA IGIENICA - LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ART. 1, TERZO COMMA - ACCERTAMENTO DELLA NON CORRISPONDENZA DEI CAMPIONI PRELEVATI AI REQUISITI FISSATI DALLA LEGGE - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ANALISI - DESTINATARI - DELIMITAZIONE DELLA QUESTIONE.

Testo
Con l'ordinanza 7 novembre 1969 con cui il Pretore di Bitonto ha denunciato alla Corte costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., l'art. 1, terzo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (sulla disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande) - in quanto prescrive che, qualora dall'analisi compiuta dai competenti laboratori risulti che i campioni prelevati non corrispondono ai requisiti di legge, ne sia data comunicazione soltanto "all'esercente presso cui e' stato fatto il prelievo", e se si tratti di merce "in confezioni originali", al produttore - non si e' posto in discussione il problema dell'efficacia degli atti di polizia giudiziaria nei confronti dei soggetti che solo successivamente al loro compimento acquistino la posizione di indiziati di reato, ma soltanto la ipotesi nella quale, nel momento in cui si conclude l'analisi, venga a risultare indiziati di reita', secondo i criteri fissati dall'art. 78 c.p.p., anche un soggetto diverso dall'esercente presso il quale era stato effettuato il prelievo del prodotto alimentare. Cosi delimitata la questione, si puo' prescindere, per deciderla, dal risolvere il dubbio se la legge, conferendo agli "interessati" (art. 1, quarto comma) il diritto di chiedere la revisione dell'analisi, si riferisca solo ai soggetti indicati nel comma precedente come destinatari della comunicazione del risultato dell'analisi ovvero, piu' in generale, a chiunque possa avere interesse alla revisione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte