Sentenza 179/1971 (ECLI:IT:COST:1971:179)
Massima numero 5775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
10/11/1971; Decisione del
10/11/1971
Deposito del 17/11/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 179/71 D. FRODI ALIMENTARI - PRODUZIONE E VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE - DISCIPLINA IGIENICA - LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ART. 1, TERZO COMMA - ACCERTAMENTO DELLA NON CORRISPONDENZA DEI CAMPIONI PRELEVATI AI REQUISITI FISSATI DALLA LEGGE - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ANALISI - DESTINATARI - MANCATA PREVISIONE ANCHE DI QUEI SOGGETTI CHE IN BASE AGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA GIA' COMPIUTI RISULTINO INDIZIATI DI REATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 179/71 D. FRODI ALIMENTARI - PRODUZIONE E VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE - DISCIPLINA IGIENICA - LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ART. 1, TERZO COMMA - ACCERTAMENTO DELLA NON CORRISPONDENZA DEI CAMPIONI PRELEVATI AI REQUISITI FISSATI DALLA LEGGE - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ANALISI - DESTINATARI - MANCATA PREVISIONE ANCHE DI QUEI SOGGETTI CHE IN BASE AGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA GIA' COMPIUTI RISULTINO INDIZIATI DI REATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
A norma dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande), la irregolarita' riscontrata nell'analisi dei campioni di merce prelevati va comunicata solo all'esercente presso cui e' stato fatto il prelievo e, in caso di alimenti "in confezioni originali", al produttore, dimodoche' qualsiasi altro, diverso soggetto, che pur sia coinvolto nell'indizio di reita', vien messo in condizioni di ignorare l'esito sfavorevole dell'analisi e di non poter esercitare quella difesa che si realizza attraverso la richiesta di revisione. In cio', pertanto, la disposizione in questione opera una ingiustificata discriminazione fra i soggetti indiziati di reato, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., e non assicura a tutti quel diritto che l'art. 24, secondo comma, Cost., definisce come "inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". Tuttavia, poiche' i limiti in cui la incostituzionalita' sussiste (segnati dalla necessita' che il diritto di difesa sia garantito, in condizione di parita') verrebbero oltrepassati se la illegittimita' fosse pronunciata - come richiesto dal giudice a quo - nei confronti delle parole (dell'art. 1, terzo comma) "presso cui e' stato fatto il prelievo" - l'esito dell'analisi dovendo, in tal caso, di conseguenza (cfr. il testo dell'art. 1, terzo comma), essere comunicato all'"esercente", senza adeguata specificazione - la norma impugnata va dichiarata illegittima solo nella parte in cui esclude l'obbligo della comunicazione a tutti coloro che in base agli atti di polizia giudiziaria gia' compiuti risultino indiziati di reato.
A norma dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande), la irregolarita' riscontrata nell'analisi dei campioni di merce prelevati va comunicata solo all'esercente presso cui e' stato fatto il prelievo e, in caso di alimenti "in confezioni originali", al produttore, dimodoche' qualsiasi altro, diverso soggetto, che pur sia coinvolto nell'indizio di reita', vien messo in condizioni di ignorare l'esito sfavorevole dell'analisi e di non poter esercitare quella difesa che si realizza attraverso la richiesta di revisione. In cio', pertanto, la disposizione in questione opera una ingiustificata discriminazione fra i soggetti indiziati di reato, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., e non assicura a tutti quel diritto che l'art. 24, secondo comma, Cost., definisce come "inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". Tuttavia, poiche' i limiti in cui la incostituzionalita' sussiste (segnati dalla necessita' che il diritto di difesa sia garantito, in condizione di parita') verrebbero oltrepassati se la illegittimita' fosse pronunciata - come richiesto dal giudice a quo - nei confronti delle parole (dell'art. 1, terzo comma) "presso cui e' stato fatto il prelievo" - l'esito dell'analisi dovendo, in tal caso, di conseguenza (cfr. il testo dell'art. 1, terzo comma), essere comunicato all'"esercente", senza adeguata specificazione - la norma impugnata va dichiarata illegittima solo nella parte in cui esclude l'obbligo della comunicazione a tutti coloro che in base agli atti di polizia giudiziaria gia' compiuti risultino indiziati di reato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte