Sentenza 180/1971 (ECLI:IT:COST:1971:180)
Massima numero 5776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
10/11/1971; Decisione del
10/11/1971
Deposito del 17/11/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5777
Titolo
SENT. 180/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - SUFFICIENZA E NON CONTRADDITTORIETA' - INSIDACABILITA' - LIMITE NELL'ACCERTAMENTO DEL DIFETTO DI RILEVANZA RISULTANTE PRIMA FACIE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 180/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - SUFFICIENZA E NON CONTRADDITTORIETA' - INSIDACABILITA' - LIMITE NELL'ACCERTAMENTO DEL DIFETTO DI RILEVANZA RISULTANTE PRIMA FACIE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
La regola generale della insindacabilita' nel merito del giudizio di rilevanza, sufficientemente e non contraddittoriamente motivato dal giudice a quo nella ordinanza di rinvio, trova un limite nel principio dell'accertamento da parte della Corte costituzionale, del difetto di rilevanza risultante prima facie. Cfr.: da ultimo, sent. n. 194 del 1970.
La regola generale della insindacabilita' nel merito del giudizio di rilevanza, sufficientemente e non contraddittoriamente motivato dal giudice a quo nella ordinanza di rinvio, trova un limite nel principio dell'accertamento da parte della Corte costituzionale, del difetto di rilevanza risultante prima facie. Cfr.: da ultimo, sent. n. 194 del 1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23