Sentenza 180/1971 (ECLI:IT:COST:1971:180)
Massima numero 5777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
10/11/1971; Decisione del
10/11/1971
Deposito del 17/11/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5776
Titolo
SENT. 180/71 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195, ART. 11, TERZO COMMA - CONFERIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTIVI - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 104, 1x COMMA, 105 E 110 COSTITUZIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 180/71 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195, ART. 11, TERZO COMMA - CONFERIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTIVI - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 104, 1x COMMA, 105 E 110 COSTITUZIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (il quale stabilisce che per il conferimento degli uffici direttivi il Consiglio superiore della Magistratura deliberi previo concerto con il Ministro di grazia e giustizia) proposte dal Tribunale di Milano con riferimento agli artt. 104, primo comma, 105 e 110 della Costituzione, sono inammissibili perche' irrilevanti prima facie, non essendovi logica connessione tra il presunto vizio di legittimita' costituzionale delle norme denunciate e l'oggetto dell'indagine che il tribunale, per non incorrere in eventuali nullita' dei suoi atti, si era proposto in ordine alla regolarita' della propria composizione. (Nella specie, il Collegio giudicante, esaminando ai sensi dell'art. 185 c.p.p. la regolarita' della sua costituzione, aveva esteso l'indagine al procedimento di nomina dello stesso presidente del tribunale, il quale aveva regolarmente provveduto alla integrazione del Collegio, avvalendosi dei poteri attribuitigli dall'art. 97 dell'ordinamento giudiziario).
Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (il quale stabilisce che per il conferimento degli uffici direttivi il Consiglio superiore della Magistratura deliberi previo concerto con il Ministro di grazia e giustizia) proposte dal Tribunale di Milano con riferimento agli artt. 104, primo comma, 105 e 110 della Costituzione, sono inammissibili perche' irrilevanti prima facie, non essendovi logica connessione tra il presunto vizio di legittimita' costituzionale delle norme denunciate e l'oggetto dell'indagine che il tribunale, per non incorrere in eventuali nullita' dei suoi atti, si era proposto in ordine alla regolarita' della propria composizione. (Nella specie, il Collegio giudicante, esaminando ai sensi dell'art. 185 c.p.p. la regolarita' della sua costituzione, aveva esteso l'indagine al procedimento di nomina dello stesso presidente del tribunale, il quale aveva regolarmente provveduto alla integrazione del Collegio, avvalendosi dei poteri attribuitigli dall'art. 97 dell'ordinamento giudiziario).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 110
Altri parametri e norme interposte