Sentenza 189/1971 (ECLI:IT:COST:1971:189)
Massima numero 5787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  13/11/1971;  Decisione del  13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5788  5789  5790  5791  5792  5793  5794


Titolo
SENT. 189/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - NECESSARIO RIFERIMENTO ALLA DISPOSIZIONE DA APPLICARE NEL GIUDIZIO A QUO - NORMA CHE CONCERNA UNA FATTISPECIE RIENTRANTE INSIEME AD ALTRE NELLA PIU' GENERALE PREVISIONE DI UNA DIVERSA DISPOSIZIONE - NON INCIDENZA DELLA EVENTUALE DICHIARAZIONE DELLA SUA INCOSTITUZIONALITA' SULL'ESITO DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - NON IMPLICA IRRILEVANZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Ai fini della rilevanza e' indifferente che l'esito del giudizio a quo possa essere il medesimo in applicazione di una disposizione di legge diversa da quella denunciata. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale relativa ad una disposizione che concerna una fattispecie rientrante, insieme ad altre, nella piu' generale previsione di altra disposizione, non puo' dirsi per cio' solo irrilevante: ai fini della rilevanza, infatti, occorre aver riferimento alla disposizione di cui viene chiesta l'applicazione in giudizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23