Sentenza 189/1971 (ECLI:IT:COST:1971:189)
Massima numero 5788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
13/11/1971; Decisione del
13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 189/71 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - LIMITE DEI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - FINALITA' - EGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO NELL'ESERCIZIO (ART. 51 COST.) DELLA CAPACITA' ELETTORALE PASSIVA - DEROGHE ALLA LEGISLAZIONE STATALE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI.
SENT. 189/71 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - LIMITE DEI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - FINALITA' - EGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO NELL'ESERCIZIO (ART. 51 COST.) DELLA CAPACITA' ELETTORALE PASSIVA - DEROGHE ALLA LEGISLAZIONE STATALE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI.
Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la potesta' legislativa della Regione siciliana in materia di elezioni amministrative dev'essere strettamente limitata dai principi della legislazione statale, per l'esigenza di assicurare, a norma dell'art. 51 Cost., eguaglianza di trattamento fra i cittadini quanto all'esercizio della capacita' elettorale passiva. Deroghe alla legislazione statale sono percio' ammissibili solo per particolari categorie di soggetti che siano esclusive della Regione ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati alla tutela di un interesse generale. Cfr.: sent. nn. 105 del 1957, 26 del 1965 e 108 del 1969.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la potesta' legislativa della Regione siciliana in materia di elezioni amministrative dev'essere strettamente limitata dai principi della legislazione statale, per l'esigenza di assicurare, a norma dell'art. 51 Cost., eguaglianza di trattamento fra i cittadini quanto all'esercizio della capacita' elettorale passiva. Deroghe alla legislazione statale sono percio' ammissibili solo per particolari categorie di soggetti che siano esclusive della Regione ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati alla tutela di un interesse generale. Cfr.: sent. nn. 105 del 1957, 26 del 1965 e 108 del 1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte