Sentenza 189/1971 (ECLI:IT:COST:1971:189)
Massima numero 5790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
13/11/1971; Decisione del
13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 189/71 D. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ESISTENTI NELLA PROVINCIA O NEL COMUNE - LORO IMPIEGATI - INELEGGIBILITA' AI CONSIGLI PROVINCIALI ED A QUELLI COMUNALI - IDENTITA' DI RATIO - T.U. DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE DEL 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, ARTT. 132 E 241, N. 15 - POTERE DI VIGILANZA DELLA PROVINCIA E DEL COMUNE SULLE ISTITUZIONI.
SENT. 189/71 D. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ESISTENTI NELLA PROVINCIA O NEL COMUNE - LORO IMPIEGATI - INELEGGIBILITA' AI CONSIGLI PROVINCIALI ED A QUELLI COMUNALI - IDENTITA' DI RATIO - T.U. DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE DEL 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, ARTT. 132 E 241, N. 15 - POTERE DI VIGILANZA DELLA PROVINCIA E DEL COMUNE SULLE ISTITUZIONI.
Testo
La ratio della ineleggibilita' ai Consigli provinciali comune ai Consigli comunali degli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella Provincia o rispettivamente nei Comuni e' sicuramente la stessa per l'un caso come per l'altro, dal momento che per l'art. 241, n. 15 del t.u. delle leggi comunale e provinciale del 1915 spetta ai consigli provinciali nei confronti delle istituzioni di assistenza e beneficenza destinate a vantaggio della provincia o di una sua parte una vigilanza - sia pur generica - non diversa da quella attribuita dall'art. 132 dello stesso testo unico sulle analoghe istituzioni operanti nell'ambito dei comuni ai rispettivi Consigli comunali.
La ratio della ineleggibilita' ai Consigli provinciali comune ai Consigli comunali degli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella Provincia o rispettivamente nei Comuni e' sicuramente la stessa per l'un caso come per l'altro, dal momento che per l'art. 241, n. 15 del t.u. delle leggi comunale e provinciale del 1915 spetta ai consigli provinciali nei confronti delle istituzioni di assistenza e beneficenza destinate a vantaggio della provincia o di una sua parte una vigilanza - sia pur generica - non diversa da quella attribuita dall'art. 132 dello stesso testo unico sulle analoghe istituzioni operanti nell'ambito dei comuni ai rispettivi Consigli comunali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte