Sentenza 189/1971 (ECLI:IT:COST:1971:189)
Massima numero 5791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  13/11/1971;  Decisione del  13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5787  5788  5789  5790  5792  5793  5794


Titolo
SENT. 189/71 E. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - LEGGE 10 SETTEMBRE 1960, N. 962, ART. 3 - MANCANZA DI UNA MENZIONE ESPLICITA DELLA INELEGGIBILITA' DEI LORO IMPIEGATI AI CONSIGLI PROVINCIALI - SOSTANZIALE IRRILEVANZA - SUA INCLUSIONE IN ALTRA PIU' AMPIA PREVISIONE DELLA STESSA LEGGE.

Testo
L'assenza di una menzione in forma esplicita della ineleggibilita' ai Consigli provinciali per gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella Provincia nell'elencazione fatta dall'art. 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, e' da ritenere, in assenza di opposti e diversi indirizzi comunque desumibili dai lavori parlamentari, che costituisca omissione semplicemente formale, essendosi considerata la specifica ipotesi delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella Provincia come gia' inclusa in quella, piu' ampia, del n. 3 dello stesso articolo, che sancisce l'ineleggibilita' di coloro che ricevono stipendio o salario da "enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza della provincia": nel qual senso era ed e', infatti, orientata autorevole dottrina.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte