Sentenza 189/1971 (ECLI:IT:COST:1971:189)
Massima numero 5792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  13/11/1971;  Decisione del  13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5787  5788  5789  5790  5791  5793  5794


Titolo
SENT. 189/71 F. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - LEGGE STATALE 8 MARZO 1951, N. 122, NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 10 SETTEMBRE 1960, N. 962, ART. 3 - INELEGGIBILITA' DEGLI IMPIEGATI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA AI CONSIGLI PROVINCIALI - MANCANZA DI UNA SUA ESPRESSA FORMULAZIONE - SUSSISTENZA COMUNQUE DI UNA FORMA O PRINCIPIO IN TAL SENSO - SUA SPECIFICAZIONE ESPLICITA NELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA 9 MAGGIO 1969, N. 14 - NON COSTITUISCE DEROGA ALLA NORMATIVA STATALE NELLA MATERIA.

Testo
La mancanza nella legge statale 8 marzo 1951, n. 122, come modificata dall'art. 3 della successiva legge 10 settembre 1960 n. 962, a differenza che nella legislazione precedente, di una apposita formulazione espressa non significa che manchi altresi', o sia stata soppressa, la norma, e meno ancora il principio, che la disposizione della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14, ha inteso espressamente specificare relativamente alla ineleggibilita' per i Consigli provinciali degli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella Provincia; e non significa, quindi, che vi sia stata deroga - inammissibile - da parte di quest'ultima alla normativa di parte statale in tema di accesso alle cariche elettive delle amministrazioni provinciali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte