Sentenza 190/1971 (ECLI:IT:COST:1971:190)
Massima numero 5795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  13/11/1971;  Decisione del  13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5796  5797  5798  5799  5800  5801  5802  5803


Titolo
SENT. 190/71 A. GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONE PENALE E GIURISDIZIONE CIVILE - PREMINENZA DELLA PRIMA SULLA SECONDA - FONDAMENTO - EFFETTI - TESTIMONIANZA - DIVERSITA' NEL PROCESSO PENALE E NEL PROCESSO CIVILE.

Testo
L'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno da reato, e' nel processo penale, regolato dal legislatore, nei limiti della sua discrezionalita' e per fini di utilita' generale, diversamente dall'esercizio dell'azione medesima davanti al giudice civile. Nei due sistemi risulta in particolare diversamente disciplinata la testimonianza. Tali differenze normative sono inevitabili effetti dell'applicazione del principio della giurisdizione penale su quella civile, quale, in dipendenza di una scelta legislativa non irrazionale, e' riconosciuta nel nostro ordinamento a corollario della prevalenza dell'interesse pubblico all'accertamento dei reati rispetto all'interesse collegato alla risoluzione delle liti civili. Si tratta dello stesso pubblico interesse che informa l'obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 Cost.) e da cui promana il principio, fondamentale nel processo penale, dell'assenza di limiti legali alla libera ricerca e alla valutazione delle prove da parte del giudice; limiti che invece non mancano nella disciplina del processo civile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte