Sentenza 190/1971 (ECLI:IT:COST:1971:190)
Massima numero 5796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
13/11/1971; Decisione del
13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 190/71 B. GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONE PENALE E GIURISDIZIONE CIVILE - PREMINENZA DELLA PRIMA SULLA SECONDA - GIUSTIFICAZIONE - FINALITA'.
SENT. 190/71 B. GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONE PENALE E GIURISDIZIONE CIVILE - PREMINENZA DELLA PRIMA SULLA SECONDA - GIUSTIFICAZIONE - FINALITA'.
Testo
Il criterio di preminenza della giurisdizione penale trova significativa espressione legislativa, allorche' lo stesso fatto sia configurabile, nel contempo, come illecito penale e come illecito civile e si prospetti, quindi, in ordine ad esso l'opportunita' che siano evitati contrasti di giudicati. Dal che deriva razionalmente la subordinazione dei giudici civili, amministrativi e disciplinari (salvo le eccezioni di cui agli artt. 10 e 20 c.p.p.) a quello penale, e la conseguente autorita' del giudicato in queste formatosi, in particolare rispetto al giudizio per le restituzioni e per il risarcimento del danno (art. 27 c.p.p.) o ad altri giudizi civili e amministrativi (art. 28 c.p.p.).
Il criterio di preminenza della giurisdizione penale trova significativa espressione legislativa, allorche' lo stesso fatto sia configurabile, nel contempo, come illecito penale e come illecito civile e si prospetti, quindi, in ordine ad esso l'opportunita' che siano evitati contrasti di giudicati. Dal che deriva razionalmente la subordinazione dei giudici civili, amministrativi e disciplinari (salvo le eccezioni di cui agli artt. 10 e 20 c.p.p.) a quello penale, e la conseguente autorita' del giudicato in queste formatosi, in particolare rispetto al giudizio per le restituzioni e per il risarcimento del danno (art. 27 c.p.p.) o ad altri giudizi civili e amministrativi (art. 28 c.p.p.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte