Sentenza 190/1971 (ECLI:IT:COST:1971:190)
Massima numero 5796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  13/11/1971;  Decisione del  13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5795  5797  5798  5799  5800  5801  5802  5803


Titolo
SENT. 190/71 B. GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONE PENALE E GIURISDIZIONE CIVILE - PREMINENZA DELLA PRIMA SULLA SECONDA - GIUSTIFICAZIONE - FINALITA'.

Testo
Il criterio di preminenza della giurisdizione penale trova significativa espressione legislativa, allorche' lo stesso fatto sia configurabile, nel contempo, come illecito penale e come illecito civile e si prospetti, quindi, in ordine ad esso l'opportunita' che siano evitati contrasti di giudicati. Dal che deriva razionalmente la subordinazione dei giudici civili, amministrativi e disciplinari (salvo le eccezioni di cui agli artt. 10 e 20 c.p.p.) a quello penale, e la conseguente autorita' del giudicato in queste formatosi, in particolare rispetto al giudizio per le restituzioni e per il risarcimento del danno (art. 27 c.p.p.) o ad altri giudizi civili e amministrativi (art. 28 c.p.p.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte