Sentenza 190/1971 (ECLI:IT:COST:1971:190)
Massima numero 5798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  13/11/1971;  Decisione del  13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5795  5796  5797  5799  5800  5801  5802  5803


Titolo
SENT. 190/71 D. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - OBBLIGO DELLA TESTIMONIANZA - GIUSTIFICAZIONE - EFFETTI IN ORDINE ALLA PRETESA RIPARATORIA.

Testo
Dalla subordinazione della disciplina della costituzione di parte civile a quella propria del giudizio penale, ai cui fini e' preordinato l'obbligo dell'offeso dal reato (anche se agisca in tale sede per il perseguimento della pretesa riparatoria) di rendere la testimonianza, nei casi di legge anche sotto vincolo di giuramento, quando sia informato dei fatti per i quali si procede, discende il dovere imposto al soggetto stesso, sanzionato penalmente nell'art. 372 del codice penale, di dire la verita' e null'altro che la verita'. Cio' eventualmente anche in merito a circostanze di fatto che possano influire in senso sfavorevole sulla decisione circa la pretesa riparatoria. E, considerandosi che il soggetto costituitosi parte civile e' indicato talvolta come il principale e finanche come l'unico testimone per la ricostruzione storica dei fatti dedotti nell'imputazione, non e' da ritenere che i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3) e di difesa (art. 24, secondo comma Cost.), possano giustificare il diniego da parte di lui di cooperare all'accertamento dei fatti predetti, ponendosi su piano diverso da quello di altri soggetti sui quali grava il dovere della testimonianza, secondo le norme dettate al riguardo dal codice di procedura penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte