Sentenza 190/1971 (ECLI:IT:COST:1971:190)
Massima numero 5799
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
13/11/1971; Decisione del
13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 190/71 E. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - ESAME TESTIMONIALE - DIVERSITA' DI FUNZIONE RISPETTO ALL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLE PROVE DA PARTE DEL GIUDICE.
SENT. 190/71 E. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - ESAME TESTIMONIALE - DIVERSITA' DI FUNZIONE RISPETTO ALL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLE PROVE DA PARTE DEL GIUDICE.
Testo
Con il precetto dell'eguaglianza (art. 3 Cost.) non contrasta la diversa funzione riconosciuta dall'ordinamento processuale penale all'esame testimoniale della parte civile rispetto all'interrogatorio dell'imputato. La prova offerta dall'esame suddetto e' direttamente soggetto alla valutazione critica del giudice, onde egli possa basare su di essa la decisione della causa o debba disattenderla come non veridica. D'altro canto le dichiarazioni dell'imputato, mentre non sfuggono anch'esse ad un controllo di veridicita', particolarmente quando vengono richiamati ulteriori fatti e circostanze il cui accertamento possa condurre alla giusta decisione, tuttavia costituiscono essenzialmente mezzo di difesa correlato alla contestazione dell'accusa.
Con il precetto dell'eguaglianza (art. 3 Cost.) non contrasta la diversa funzione riconosciuta dall'ordinamento processuale penale all'esame testimoniale della parte civile rispetto all'interrogatorio dell'imputato. La prova offerta dall'esame suddetto e' direttamente soggetto alla valutazione critica del giudice, onde egli possa basare su di essa la decisione della causa o debba disattenderla come non veridica. D'altro canto le dichiarazioni dell'imputato, mentre non sfuggono anch'esse ad un controllo di veridicita', particolarmente quando vengono richiamati ulteriori fatti e circostanze il cui accertamento possa condurre alla giusta decisione, tuttavia costituiscono essenzialmente mezzo di difesa correlato alla contestazione dell'accusa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte