Sentenza 190/1971 (ECLI:IT:COST:1971:190)
Massima numero 5799
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  13/11/1971;  Decisione del  13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5795  5796  5797  5798  5800  5801  5802  5803


Titolo
SENT. 190/71 E. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - ESAME TESTIMONIALE - DIVERSITA' DI FUNZIONE RISPETTO ALL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLE PROVE DA PARTE DEL GIUDICE.

Testo
Con il precetto dell'eguaglianza (art. 3 Cost.) non contrasta la diversa funzione riconosciuta dall'ordinamento processuale penale all'esame testimoniale della parte civile rispetto all'interrogatorio dell'imputato. La prova offerta dall'esame suddetto e' direttamente soggetto alla valutazione critica del giudice, onde egli possa basare su di essa la decisione della causa o debba disattenderla come non veridica. D'altro canto le dichiarazioni dell'imputato, mentre non sfuggono anch'esse ad un controllo di veridicita', particolarmente quando vengono richiamati ulteriori fatti e circostanze il cui accertamento possa condurre alla giusta decisione, tuttavia costituiscono essenzialmente mezzo di difesa correlato alla contestazione dell'accusa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte