Sentenza 190/1971 (ECLI:IT:COST:1971:190)
Massima numero 5801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  13/11/1971;  Decisione del  13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5795  5796  5797  5798  5799  5800  5802  5803


Titolo
SENT. 190/71 G. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - OBBLIGO DELLA TESTIMONIANZA - COD. PROC. PEN., ART. 106 - NON VIOLA L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Con il precetto enunciato nell'art. 3 della Costituzione non contrasta l'art. 106 c.p.p., giacche' l'obbligo della testimonianza imposto alla parte civile non altera l'equilibrio processuale dei soggetti aventi interessi al giudizio per il risarcimento del danno. E cio' in quanto, nel vigente sistema processuale penale, dominato dal principio della libera valutazione delle prove, non e' escluso che il giudice, argomentando per un verso dalle dichiarazioni dell'imputato ed in genere dal suo contegno e dalle prove da lui dedotte, e per altro verso dall'interesse che al trionfo dell'accusa possa avere la parte civile, ne valuti la testimonianza in senso ad essa favorevole.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte