Sentenza 190/1971 (ECLI:IT:COST:1971:190)
Massima numero 5802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
13/11/1971; Decisione del
13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 190/71 H. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - OBBLIGO DELLA TESTIMONIANZA - COD. PROC. PEN., ARTT. 106, 350, SECONDO COMMA, 408, SECONDO COMMA, 447, 448 E 449 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DELLA POSIZIONE PROCESSUALE DELL'IMPUTATO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 190/71 H. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - OBBLIGO DELLA TESTIMONIANZA - COD. PROC. PEN., ARTT. 106, 350, SECONDO COMMA, 408, SECONDO COMMA, 447, 448 E 449 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DELLA POSIZIONE PROCESSUALE DELL'IMPUTATO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In riferimento all'art. 3 della Costituzione non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni degli artt. 106, 350, secondo comma, 408, secondo comma, 447, 448, 449 c.p.p., concernenti l'obbligo della testimonianza della parte civile nel processo penale, non derivandone disparita' di trattamento nei confronti della posizione processuale dell'imputato.
In riferimento all'art. 3 della Costituzione non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni degli artt. 106, 350, secondo comma, 408, secondo comma, 447, 448, 449 c.p.p., concernenti l'obbligo della testimonianza della parte civile nel processo penale, non derivandone disparita' di trattamento nei confronti della posizione processuale dell'imputato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte