Sentenza 190/1971 (ECLI:IT:COST:1971:190)
Massima numero 5802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  13/11/1971;  Decisione del  13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5795  5796  5797  5798  5799  5800  5801  5803


Titolo
SENT. 190/71 H. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - OBBLIGO DELLA TESTIMONIANZA - COD. PROC. PEN., ARTT. 106, 350, SECONDO COMMA, 408, SECONDO COMMA, 447, 448 E 449 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DELLA POSIZIONE PROCESSUALE DELL'IMPUTATO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In riferimento all'art. 3 della Costituzione non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni degli artt. 106, 350, secondo comma, 408, secondo comma, 447, 448, 449 c.p.p., concernenti l'obbligo della testimonianza della parte civile nel processo penale, non derivandone disparita' di trattamento nei confronti della posizione processuale dell'imputato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte