Sentenza 190/1971 (ECLI:IT:COST:1971:190)
Massima numero 5803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  13/11/1971;  Decisione del  13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5795  5796  5797  5798  5799  5800  5801  5802


Titolo
SENT. 190/71 I. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - OBBLIGO DELLA TESTIMONIANZA - COD. PROC. PEN., ARTT. 106, 350, SECONDO COMMA, 408, SECONDO COMMA, 447, 448 E 449 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le disposizioni degli artt. 106, 350, secondo comma, 408, secondo comma, 447, 448, 449 c.p.p., concernenti l'obbligo della testimonianza della parte civile nel processo penale, non sono in contrasto con l'art. 24, secondo comma Cost., non importando menomazione del diritto di difesa nei confronti dell'imputato, per quanto ha tratto alla possibilita' di contribuire con le proprie dichiarazioni all'accertamento della verita' dei fatti oggetti del giudizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte