Sentenza 191/1971 (ECLI:IT:COST:1971:191)
Massima numero 5804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
13/11/1971; Decisione del
13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 191/71 A. NOTIFICAZIONI - MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA - D.LG. 9 APRILE 1948, N. 437, ARTT. 1, ULTIMA PARTE, E 2 - APPLICABILITA' ANCHE NEL CASO IN CUI L'IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DERIVI DA SCIOPERO DEL PERSONALE DELLE POSTE.
SENT. 191/71 A. NOTIFICAZIONI - MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA - D.LG. 9 APRILE 1948, N. 437, ARTT. 1, ULTIMA PARTE, E 2 - APPLICABILITA' ANCHE NEL CASO IN CUI L'IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DERIVI DA SCIOPERO DEL PERSONALE DELLE POSTE.
Testo
Il d.lg. 9 aprile 1948, n. 437, che disciplina la proroga dei termini di decadenza in caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, trova applicazione anche in caso di irregolare funzionamento derivante da sciopero del personale delle poste, che rende inoperante il servizio delle notificazioni giudiziarie a mezzo posta.
Il d.lg. 9 aprile 1948, n. 437, che disciplina la proroga dei termini di decadenza in caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, trova applicazione anche in caso di irregolare funzionamento derivante da sciopero del personale delle poste, che rende inoperante il servizio delle notificazioni giudiziarie a mezzo posta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte