Sentenza 191/1971 (ECLI:IT:COST:1971:191)
Massima numero 5805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
13/11/1971; Decisione del
13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 191/71 B. NOTIFICAZIONI - MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - D.LG. 9 APRILE 1948, N. 437, ARTT. 1, ULTIMA PARTE, E 2 - DECRETO MINISTERIALE CHE RICONOSCE L'ECCEZIONALITA' DELL'EVENTO E PROROGA I TERMINI DI DECADENZA - NATURA DI ATTO AMM. - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 87, QUINTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EVENTUALE ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA REGOLAMENTARE AL MINISTRO - LEGITTIMITA'.
SENT. 191/71 B. NOTIFICAZIONI - MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - D.LG. 9 APRILE 1948, N. 437, ARTT. 1, ULTIMA PARTE, E 2 - DECRETO MINISTERIALE CHE RICONOSCE L'ECCEZIONALITA' DELL'EVENTO E PROROGA I TERMINI DI DECADENZA - NATURA DI ATTO AMM. - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 87, QUINTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EVENTUALE ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA REGOLAMENTARE AL MINISTRO - LEGITTIMITA'.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, ultima parte, e 2 del d.l. 9 aprile 1948, n. 437, (ratificato con l. 10 febbraio 1953, n. 73), in riferimento all'art. 87, quinto comma, della Costituzione. Invero il decreto con il quale il Ministro di giustizia riconosce l'eccezionalita' dell'evento, determina il periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari e proroga i termini di decadenza, e' atto amministrativo rientrante nell'ambito proprio degli accertamenti di competenza ministeriale, ma comunque la Corte costituzionale ha gia' ritenuto che un'eventuale attribuzione di competenza regolamentare al Ministro non viola l'art. 87, quinto comma, della Costituzione (sent. n. 79 del 1970).
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, ultima parte, e 2 del d.l. 9 aprile 1948, n. 437, (ratificato con l. 10 febbraio 1953, n. 73), in riferimento all'art. 87, quinto comma, della Costituzione. Invero il decreto con il quale il Ministro di giustizia riconosce l'eccezionalita' dell'evento, determina il periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari e proroga i termini di decadenza, e' atto amministrativo rientrante nell'ambito proprio degli accertamenti di competenza ministeriale, ma comunque la Corte costituzionale ha gia' ritenuto che un'eventuale attribuzione di competenza regolamentare al Ministro non viola l'art. 87, quinto comma, della Costituzione (sent. n. 79 del 1970).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 87
co. 5
Altri parametri e norme interposte