Sentenza 119/2020 (ECLI:IT:COST:2020:119)
Massima numero 43479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  10/03/2020;  Decisione del  10/03/2020
Deposito del 23/06/2020; Pubblicazione in G. U. 24/06/2020
Massime associate alla pronuncia:  43477  43478


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Norme di interpretazione autentica di disposizione regionale a sostegno del settore edilizio - Deroga delle distanze dal confine fissate dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, dell'autonomia dei Comuni nella pianificazione del loro territorio e della parità di trattamento dei proprietari frontisti nell'esercizio dello ius aedificandi - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lett. l), e sesto, e 118 Cost. - dell'art. 64 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, in quanto, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 9, comma 8, della legge reg. Veneto n. 14 del 2009, consente la deroga delle distanze dal confine fissate dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali. La disposizione censurata si è limitata, in ragione della forte oscillazione giurisprudenziale, a chiarire i margini di derogabilità delle distanze disposte dagli enti locali, in funzione degli interventi straordinari di rigenerazione del territorio edificato, senza tuttavia incidere sulle distanze di fonte statale. La correlazione alla materia concorrente del governo del territorio, pertanto, legittima la norma regionale a derogare alle distanze sia in rapporto alla disciplina statale che alle funzioni comunali di pianificazione territoriale. Essa supera, infatti, la verifica di proporzionalità, in aderenza col principio di sussidiarietà verticale, poiché gli interventi in deroga cui consente, da un lato soddisfano interessi pubblici di dimensione sovracomunale e, dall'altro, non comprimono l'autonomia comunale oltre la soglia dell'adeguatezza e della necessità. La denuncia di violazione dell'art. 3 Cost., infine, non esprime reali margini di autonomia e si dimostra piuttosto "ancillare" rispetto alle altre censure, sì da condividerne la sorte di dichiarata infondatezza. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2020, n. 212 del 2019, n. 179 del 2019, n. 245 del 2018, n. 50 del 2017, n. 41 del 2017, n. 231 del 2016, n. 185 del 2016, n. 178 del 2016, n. 134 del 2014, n. 46 del 2014, n. 6 del 2013 e n. 286 del 1997).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle distanze attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi, sicché rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Nondimeno, poiché i fabbricati insistono su di un territorio che può avere, rispetto ad altri - per ragioni naturali e storiche - specifiche caratteristiche, la disciplina che li riguarda - e in particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso - esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici, la cui cura deve ritenersi affidata anche alle Regioni, perché attratta all'ambito di competenza concorrente del governo del territorio. (Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2017, n. 134 del 2014, n. 6 del 2013 e n. 232 del 2005).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, alle Regioni non è precluso fissare distanze in deroga a quelle stabilite nelle normative statali, purché la deroga sia giustificata dal perseguimento di interessi pubblici ancorati all'esigenza di omogenea conformazione dell'assetto urbanistico di una determinata zona, non potendo riguardare singole costruzioni, individualmente ed isolatamente considerate. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2020, n. 50 del 2017, n. 41 del 2017, n. 231 del 2016, n. 185 del 2016, n. 178 del 2016, n. 134 del 2014 e n. 6 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  30/12/2016  n. 30  art. 64  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte