Ordinanza 194/1971 (ECLI:IT:COST:1971:194)
Massima numero 5809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  13/11/1971;  Decisione del  13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 194/71. ASSISTENZA E PREVIDENZA - DIRITTO A PENSIONE PER INVALIDITA' DI OPERAI ED IMPIEGATI - D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, ART. 10, PRIMO COMMA - MAGGIOR GRADO DI INVALIDITA' RICHIESTO PER L'OPERAIO - DISPOSIZIONE GIA' DICHIARATA PARZIALMENTE ILLEGITTIMA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA RIPROPOSTA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo comma, del D.L. 14 aprile 1939 n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, in quanto detta norma e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 160 del 6 luglio 1971, nella parte espressa con le parole "a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operai, o" con le parole finali del comma "per gli impiegati", sicche' ha cessato di avere efficacia, a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte