Ordinanza 195/1971 (ECLI:IT:COST:1971:195)
Massima numero 5810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/11/1971;  Decisione del  13/11/1971
Deposito del 30/11/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 195/71. IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 641, ARTT. 261 E 262 - CONTRIBUENTE MOROSO NEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE SUI REDDITI DERIVANTI DA IMPRESE COMMERCIALI - PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO IN LUOGO DELLA COMMINAZIONE DELL'AMMENDA - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 261 e 262 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, per la parte in cui le dette norme prevedono che l'Amministrazione finanziaria promuove la dichiarazione di fallimento del contribuente in luogo dell'ammenda nel caso di morosita' nel pagamento delle imposte dovute su redditi derivanti da imprese commerciali, e' manifestamente infondata essendo stata gia' esaminata e ritenuta infondata con la sentenza n. 114 del 18 giugno 1970, e non sussistendo motivi per discostarsi da tale decisione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte